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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 8431/2023, Sulle distanze minime come criterio per l’autorizzazione all’apertura di sede farmaceutica

Pres. M.L. Torsello, Est. N. D’Angelo – Farmacia Dott. Zu. s. a. s. (Avv. G. De Bellis) c. Regione Abruzzo (Avvocatura Generale dello Stato)

 

Servizio farmaceutico – Autorizzazione apertura sede farmaceutica – Superamento del parametro delle distanze minime – Criterio della massima accessibilità ed equa distribuzione territoriale – Legittimo.

Nella sentenza annotata il Consiglio di Stato torna a trattare il tema dell’autorizzazione all’apertura di sedi farmaceutiche in deroga al divieto di superamento del parametro delle distanze minime tra sedi.

Il caso di specie vede la ricorrente Farmacia Dott. Zu s. a. s. adire il Consiglio di Stato per la riforma della sentenza con cui il T.a.r. Abruzzo aveva rigettato il ricorso per l’annullamento della determina regionale con cui la farmacia San Flaviano era stata autorizzata ad aprire una seconda sede presso una frazione del Comune di Basciano.  La ricorrente contestava il superamento della distanza minima di mt. 3000 tra le nuove farmacie e quelle già esistenti (art. 104, R. D. 27 luglio 1934, n. 1265).

Secondo il Comune di Basciano il superamento del limite minimo della distanza tra le sedi farmaceutiche era necessario ad assicurare l’erogazione del servizio farmaceutico nella frazione comunale in ragione della «condizione di isolamento e disagio rispetto al centro cittadino a causa della scarsa visibilità». Il T.a.r. aveva rigettato il ricorso avverso l’autorizzazione accordata ritenendo necessario temperare il limite delle distanze nel caso fosse necessario assicurare il servizio farmaceutico in particolari situazioni «ambientali, topografiche e di visibilità», con riferimento a una «frazione di Comune di popolazione inferiore ai 5000» abitanti.

Il Consiglio di Stato dichiara non fondato l’appello anzitutto ricordando che i criteri per la distribuzione delle farmacie sul territorio sono sia quello demografico sia topografico. Sul punto la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che il criterio topografico (delle distanze) non va inteso in senso rigido, infatti, «spetta al giudice nazionale verificare se le regole che pongono limiti all'apertura delle farmacie siano compatibili a consentire l’erogazione di un servizio adeguato con l’obiettivo di contemperare le riserve stabilite dal legislatore in favore dei farmacisti con la tutela della salute pubblica», si è detto che «la libertà di stabilimento degli operatori economici deve essere bilanciata con le esigenze di tutela della sanità pubblica» (Corte di Giustizia, sentenza, 1 giugno 2010, C-570/07 e C-571/07, Pérez, Gòmez v. Consejerìa de Salud y Servicios Sanitarios, Principado de Austrias).

Il Consiglio di Stato afferma inoltre che «al fine di raggiungere in modo coerente e sistematico l’obiettivo di assicurare un servizio farmaceutico adeguato, le autorità competenti potrebbero perfino essere indotte ad interpretare la regola generale nel senso che è possibile autorizzare l’apertura di una farmacia a distanza inferiore alla distanza minima non solo in casi del tutto eccezionali, ma ogni volta che la rigida applicazione della regola generale rischi di non garantire un accesso adeguato al servizio farmaceutico». Si chiarisce in tal senso che «il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti è stabilito dalla legge solo ai fini della determinazione del numero complessivo di farmacie spettanti al Comune e non anche per dimensionare con precisione le aree assegnate alle singole sedi farmaceutiche, posto che gli utenti sono sempre liberi di rivolgersi a qualsiasi farmacia, non essendo tenuti a servirsi di quella territorialmente competente secondo la loro residenza».

L’appello viene respinto nel solco dell’orientamento giurisprudenziale che ritiene vi sia un’«ampia discrezionalità che caratterizza l'individuazione delle sedi farmaceutiche» (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 8 giugno 2021, n. 4374), secondo un criterio che non è del massimo decentramento, bensì della massima accessibilità ed equa distribuzione territoriale. La pronuncia si pone così in linea con l’orientamento giurisprudenziale sul tema evidenziando il collegamento tra la discrezionalità dell’amministrazione nell’individuazione delle sedi farmaceutiche e “l’elasticità” di un criterio come quello topografico che non è volto al massimo decentramento delle farmacie, bensì alla «massima accessibilità» nel rispetto di un’equa distribuzione sul territorio.

A.Ca.



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