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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Tribunale, , Sentenza n. 676/2023, L’omessa manutenzione di strade pubbliche che presentano numerose criticità configura un atto di 'discriminazione indiretta' a danno di soggetti disabili

L’omessa manutenzione di strade pubbliche che presentano numerose criticità (in termini di buche, avallamenti ed altre insidie) configura un atto di “discriminazione indiretta” a danno di soggetti disabili, con conseguente onere dell’amministrazione comunale di eliminare dette situazioni

 

Giudice F. Samà - Omissis (Avv.ti M. Barone, P.M. Santilli) c. Comune di Pisa (Avv. S. Ciaramelli)

 

Persone con disabilità - Circolazione – Strade pubbliche dissestate – Transito inaccessibile e insicuro – Amministrazione comunale – Omessa manutenzione –– Discriminazione indiretta ex legge 67/2006 – Sussiste.

Persone con disabilità - Circolazione – Strade pubbliche dissestate – Transito inaccessibile e insicuro – Mezzo di trasporto pubblico – Diritto alla fruizione – È violato.

Persone con disabilità - Circolazione - Strade pubbliche dissestate – Transito inaccessibile e insicuro – Amministrazione comunale – Barriere architettoniche – Onere di eliminarle – Sussiste.

Persone con disabilità – Circolazione– Barriere architettoniche – Amministrazione comunale – Onere di eliminarle – Vita di relazione dei disabili – È agevolata – Diritto alla salute – È tutelato.

L’omessa manutenzione, da parte dell’amministrazione comunale, di alcuni percorsi stradali che presentano numerose condizioni di dissesto (quali buche, avallamenti ecc.) rende inaccessibile e insicuro il loro transito in maniera autonoma alle persone disabili.

 

Tale condotta concretizza una forma di c.d. "discriminazione indiretta" perché mette una persona con disabilità (nella specie totalmente cieca) in una posizione di svantaggio - costituita dalla lesione del diritto alla fruizione del mezzo di trasporto pubblico - rispetto ad altre persone prive di disabilità.

 

Va pertanto accolta una domanda proposta, nelle forme del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c. (ora abrogati) per far sentir accertare e dichiarare che la suddetta omissione costituisce un comportamento discriminatorio (ai sensi dell’art. 3 della legge 67/2006 e dell’art. 28 del d.lvo n. 150/2011) e, per l’effetto, condannare l’amministrazione comunale all’abbattimento delle barriere architettoniche presenti nelle predette strade pubbliche, ovvero all’eliminazione delle suddette criticità per rendere accessibili i luoghi interessati.

 

Del resto, secondo la giurisprudenza (Cass. sent. 3691/2020), l’abbattimento delle barriere architettoniche è una misura prevista per facilitare la vita di relazione delle persone disabili. Ciò risponde a una esigenza di salvaguardia della personalità e dei diritti dei disabili stessi, che trova una sponda nella Costituzione e precisamente nella garanzia della dignità della persona, oltre che nella tutela del diritto fondamentale alla salute, inteso quale completo benessere fisico, psichico e sociale della persona.

A.G.P.



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