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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 4473/2023, Integrazione istruzione scolastica – Scuole statali e non

Pres. R. Giovagnoli, Cons. Est. F. Franconiero – Comune di Torino (Avv.ti M. Colarizi e M. Li Volti) c. Omissis (Avv. T. Pafundi) e nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito

 

Integrazione soggetti con disabilità – Sistema di istruzione scolastica – Inclusione scolastica - Disciplina nazionale –Istituzioni scolastiche non statali – Trova applicazione.

Inclusione scolastica – Disciplina nazionale – Limiti soggettivi di applicabilità –Amministrazioni scolastiche locali - Non sussistono.

Uniformità di trattamento – Sistema unitario – Fenomeno della disabilità - Amministrazione scolastica su base territoriale – Deve garantire.

La disciplina introdotta dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, con cui è stato ridefinito il sistema organizzativo preposto all’integrazione nel sistema di istruzione scolastica di soggetti con disabilità, è riferibile ad esigenze nazionali uniformi su tutto il territorio, e trova applicazione anche nei confronti delle istituzioni scolastiche degli enti locali. Le norme sull’inclusione scolastica sono di generale applicazione, senza distinzione tra scuole statali e non statali.

La norma sopra richiamata fa riferimento, tra l’altro, a competenze specialistiche non fungibili (es. istituzione di gruppi di lavoro “multilivello”), la cui individuazione è rimessa al vertice dell’organizzazione scolastica su base territoriale.

I principi di autonomia degli enti locali e i principi di uguaglianza e tutela della famiglia, della salute e dello studio di cui agli artt. 3, 30, 31, 32, 33 e 34 della Costituzione impongono le sopra evidenziate esigenze di uniforme trattamento su base nazionale del fenomeno della disabilità attraverso l’istituzione di un sistema unitario, ordinato su base territoriale, facente capo all'amministrazione scolastica statale.

Non è possibile individuare alcun limite di applicabilità riferibile nello specifico a profili di carattere soggettivo, ovvero all'ente pubblico, Stato o altro livello di governo territoriale, nella cui organizzazione amministrativa è inserito l’istituto scolastico.

Rispetto ai descritti presupposti sono dunque destinate a recedere le ragioni di ordine organizzativo e finanziario delle amministrazioni locali, relativamente alla predisposizione e attuazione del piano educativo individualizzato.

S.M.S.



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