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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte dei diritti dell'Uomo, Sentenza del 06/07/2023, Ricorso abusivo all’amministrazione di sostegno. Italia condannata per violazione del diritto alla vita privata

Pres. Bosnjak, MM. Augusto Calvi e CG (ricorrenti) c. Governo italiano

 

Persona anziana non incapace – Amministratore di sostegno – Ricovero in casa di cura – Diversa volontà della persona assistita – Abuso del mezzo di protezione – Misura non proporzionata -  Isolamento – Casa di cura –Aggiramento – Art. 8 CEDU –Margine di apprezzamento superato – Violazione del diritto alla vita privata.

La decisione di affidare una persona anziana ad amministrazione di sostegno e quindi, se del caso, di privarla di parte della sua capacità giuridica basata non su una constatazione di compromissione delle sue facoltà mentali accertata dai medici ma sull’eccessiva dissolutezza e sull’indebolimento fisico e mentale impone di verificare se i giudici nazionali abbiano valutato attentamente tutti i fattori prima di sottoporlo alla suddetta misura di protezione giuridica e di farlo ricoverare in una casa di cura con contatti limitati con il mondo esterno.

In particolare, la Corte ha precisato che qualsiasi misura di protezione adottata nei confronti di una persona in grado di esprimere la propria volontà deve rispecchiare il più possibile tale volontà.

Quando sono in gioco implicazioni così importanti per la vita privata di una persona, il giudice deve soppesare attentamente tutti i fattori per valutare la proporzionalità della misura da adottare: le necessarie garanzie procedurali in questo ambito richiedono di ridurre al minimo qualsiasi rischio di arbitrarietà.

Il beneficiario della misura non può in nessun caso essere totalmente privato della capacità di esercitare i propri diritti: privare una persona della capacità giuridica, anche parzialmente, è una misura molto grave che dovrebbe essere riservata a circostanze eccezionali; il margine di valutazione lasciato alle autorità nazionali varierà a seconda della natura del diritto della Convenzione in questione, della sua importanza per l’individuo e della natura delle attività limitate, nonché della natura dell’obiettivo perseguito dalle restrizioni. Il margine tenderà ad essere più ristretto quando il diritto in questione è cruciale per l’effettivo godimento da parte dell’individuo di diritti intimi o essenziali.

In particolare, la Corte deve esaminare se il processo decisionale che ha portato alle misure di ingerenza sia stato equo e tale da assicurare il rispetto degli interessi garantiti all’individuo dall'articolo 8 CEDU.

Nel caso di specie, la Corte ha dunque ritenuto che le autorità nazionali abbiano abusato della flessibilità dell’amministrazione di sostegno per perseguire finalità che la legge italiana assegna, entro limiti rigorosi, al T.S.O.

Nel chiarire gli standard convenzionali di protezione applicabili alle persone anziane collocate in case di riposo e contribuire alla salvaguardia e allo sviluppo degli stessi, la Corte condanna l’Italia per violazione dell’art. 8 Cedu.

Pur nella consapevolezza della difficoltà delle autorità nazionali di conciliare il rispetto della dignità e della autodeterminazione dell’individuo con la necessità di tutelare i suoi interessi, soprattutto quando il soggetto versi in condizioni di grande vulnerabilità a causa delle sue capacità e delle circostanze individuali, i Giudici escludono che, nel caso esaminato, sia stato raggiunto un giusto equilibrio, dal momento che, nella disciplina italiana, sono assenti garanzie effettive per prevenire gli abusi, come richiesto dalle norme di diritto internazionale dei diritti umani, le quali, se contemplate, avrebbero invece consentito di garantire i diritti, i desideri e le preferenze della ricorrente.

La vicenda riguarda un cittadino italiano che, inizialmente affiancato da un amministratore di sostegno per la sua eccessiva prodigalità verso sconosciuti, veniva in seguito trasferito in una struttura sanitaria per anziani, nella quale oltre a non poter ricevere visite di parenti e amici senza l’autorizzazione dell’amministratore di sostegno o del giudice tutelare, era costretto a rimanervi, contrariamente alla sua volontà, ripetutamente manifestata, di fare ritorno a casa.

M. B.



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