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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 176/2023, sulla legittimità di alcune norme abruzzesi in tema di sostegno psicologico a malati oncologici e contributi una tantum per prevenzione covid

Legittime le norme abruzzesi che prevedono il sostegno psicologico di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia in quanto trattasi di intervento in materia sociale, riservata alla competenza residuale regionale.

Illegittime le norme abruzzesi sui contributi una tantum per la prevenzione da Covid, erogati a favore del personale sanitario e delle Residente sanitarie accreditate.

 

Corte cost., sent. 28 luglio 2023, n. 176

Pres. Sciarra, Est. Antonini – Presidente del Consiglio (Avvocatura dello Stato) c. Regione Abruzzo (Avv. Stefania Valeri)

 

Misure a favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia – Prestazioni sociali – Sostegno disagio psicologico – Regione Abruzzo – Extra LEA – Art. 117, comma 2, lett. m), Cost. – Non è violato – Art. 117, terzo comma, Cost. – Coordinamento della finanza pubblica – Piano di rientro – Non è violato – Finalità diversa dalla tutela della salute – Esercizio competenza residuale – Servizi sociali – Estraneità dal perimetro sanitario delle risorse – Art. 81, terzo comma, Cost. – Non è violato – Non fondatezza della questione.

Contributo “una tantum” – Lavoratori Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona abruzzesi – Attività di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid – Violazione della competenza legislativa statale nella materia “ordinamento civile” – Riserva di contrattazione collettiva – Natura privatistica del rapporto di lavoro – Fondatezza della questione.

Contributo “una tantum” aggiuntivo – Residenze protette private, accreditate e contrattualizzate – Ampliamento attività di rilevamento dei contagi da Covid – Regione Abruzzo – Contrasto artt. 81 e 117, terzo comma, Cost. – Violazione normativa statale di principio – Tutela della salute – Coordinamento della finanza pubblica – Onnicomprensività delle tariffe –Ammontare globale predefinito – Fondatezza della questione.

 

Non viola l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al principio di coordinamento espresso dall’art. 2, comma 80, sesto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» l’art. 25 della legge della Regione Abruzzo 22 agosto 2022, n. 24 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili).

Le misure disposte a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia, volte a migliorarne le condizioni di vita, il ritorno al lavoro e alla socialità, sostenendo i disagi psicologici derivanti dalla malattia e dalle cure non rappresentano extra-LEA e non determinano un aumento della spesa sanitaria. Pertanto, non determinano una violazione delle prescrizioni di riduzione della spesa, imposte alla Regione Abruzzo in quanto impegnata in piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Lo Stato ha impugnato l’art. 25 della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022 ritenendo che le spese in questione rappresentassero extra-LEA e dunque violassero principi di coordinamento della finanza pubblica connessi alla prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

La Corte costituzionale ha affermato che le risorse assegnate ai pazienti per l’acquisto di protesi tricologiche» e «per l’esecuzione di dermopigmentazione o trucco permanente per la risoluzione di problematiche di natura estetica» e alle aziende sanitarie locali per l’acquisto di caschetti refrigerati e alle organizzazioni del terzo settore «per lo svolgimento di attività di ascolto e sostegno ai pazienti» oncologici perseguono una finalità diversa da quella di tutela della salute e dunque rientrano nell’esercizio della competenza regionale residuale in materia di “servizi sociali”. La norma impugnata, non costituendo spese per prestazioni qualificabili come extra-LEA, non viola pertanto l’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Nemmeno è violato l’art. 81, terzo comma, Cost., poiché le risorse impiegate per tali misure non incidono sulla parte del bilancio regionale destinata alla tutela della salute, e dunque sono estranee al perimetro delle entrate e uscite sanitarie di cui all’art. 20 del d. lgs. n. 118 del 2011, trovando copertura in appositi capitoli del bilancio destinati all’attuazione delle politiche sociali.

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale promossa in riferimento all’art. 26, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022 per violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di “ordinamento civile”.

Le misure “una tantum” erogate ai lavoratori impiegati nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) abruzzesi nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid senza assicurare il coinvolgimento e la necessaria “riserva di contrattazione collettiva” violano i principi espressi dagli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, qualificate come norme interposte rispetto all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

Per costante giurisprudenza costituzionale, ha rilevato la Corte, a tale materia deve ricondursi la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e quindi anche regionali, retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva nazionale, cui la legge dello Stato rinvia, con la conseguenza che risulta costituzionalmente illegittima una norma regionale che, come quella in esame, intenda sostituirsi alla negoziazione delle parti, quale imprescindibile fonte di disciplina del rapporto di pubblico impiego.

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale promossa in riferimento all’art. 26, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022 per violazione di principi fondamentali stabiliti dallo Stato nella materia “tutela della salute” e recati dall’art. 8-sexies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, ai sensi del quale le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell’ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento.

Le misure “una tantum” erogate alle Residenze Protette private, accreditate e contrattualizzate, al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nel territorio regionale sono ritenute in contrasto con il principio di onnicomprensività della tariffa, caratterizzato dalla remunerazione in base al sistema a tariffa, per costante giurisprudenza costituzionale, allo scopo di ottenere un maggiore controllo della spesa, programmata e suddivisa tra i diversi soggetti erogatori, grazie alla fissazione di volumi massimi delle prestazioni erogabili.

Tale principio è ascrivibile al contempo ai principi fondamentali nella materia della tutela della salute nonché, a quelli del coordinamento della finanza pubblica, perché le regioni sono chiamate a contribuire al raggiungimento di un ragionevole punto di equilibrio tra l’esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali di assistenza sanitaria e quella di garantire una più efficiente ed efficace spesa pubblica, anch’essa funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico del settore.

M.B.



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