Abstract [It]: È stretto l’orizzonte temporale della Consulta, sent. n.111 2023: bis in idem in un anno per l’art. 64 c.3 cpp, trascurando il c.d. giudicato costituzionale (sent. n. 148 2022). Il c.d. diritto al silenzio dell’interrogato, ora, è attestato “su tutta la linea “: dal fatto di reato alle circostanze ex art. 21 att. Mentre mente sulla doppia condanna definitiva, sui suoi beni patrimoniali o non risponde sul soprannome, l’inquisito sta tessendo la tela difensiva che deve essere tutelata, congettura il Giudice delle leggi. Ecco l’errore della Corte: l’avvertimento della facoltà di non rispondere alle domande ex art. 21 att,“saltando l’incipit: «Quando procede a norma dell’art. 66 del codice». Questa non prevede l’avvertimento per l’imputato, piuttosto l’opposto ammonimento.
Title: Constitutional Court, with amplifying ruling (revocable) 5.6.23 n. 111 on the right of silence of the interrogated person, omits the so-called constitutional judgment and superimposes "warning" with "warning", art. 21 act
Abstract [En]: The time horizon of the Consultation is narrow, sent. n.111 2023: bis in idem in one year for the art. 64 c.3 cpp, neglecting the so-called constitutional ruling (sentence no. 148 2022). The CD. the interrogated person's right to silence is now attested "across the board": from the fact of the crime to the circumstances pursuant to art. 21 act. While he lies about the definitive double conviction, about his assets or does not answer about his nickname, the person under investigation is weaving the defensive web that must be protected, conjectures the Judge of Laws. Here is the error of the Court: the warning of the faculty not to answer the questions pursuant to art. 21 att.," skipping the incipit: "When proceeding in accordance with the art. 66 of the code". This does not provide a warning for the accused, rather the opposite warning.
Parole chiave: diritto al silenzio, giudicato costituzionale, dedotto e deducibile
Keywords: right to silence, deemed constitutional, deduced and deductible
Sommario: 1. La sentenza ampliativa del diritto al silenzio di Corte costituzionale 5 giugno 2023 n. 111 intervenuta dopo un anno rispetto al responso negativo sul medesimo art. 64 co. 3, c.p.p. 2. Il preteso “riordino” della materia promosso liberamente dall’organo rimettente, senza vincolo di “giudicato interno” (2022). Applicabile la regola del “dedotto e del deducibile”? 3. La c.d. prova della resistenza, anche ante litteram 2 giugno 1946: elezioni dei deputati all’Assemblea costituente insieme al referendum sulla forma istituzionale dello Stato. 4. Le basi testuali dell’art. 64 c.p.p. 5. Il carattere poziore delle risultanze “tavolari” il cui filtro rende non irriducibili le diverse dichiarazioni. 6. L’analisi dell’art. 64, comma 3, c.p.p. in rapporto con l’art. 21 disp. att. c.p.p.: l’allineamento del trattamento normativo. La cornice europea. La “riserva alla legge”. 7. La doglianza del giudice a quo. 8. La dottrina: quella di Mazza e di Cordero. 9. Giudicato costituzionale e revocabilità della sentenza emessa.
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