
Abstract [It]: Lo scritto si propone di analizzare “pregi” e “difetti” del principio costituzionale di offensività del reato e più in particolare come esso sia stato applicato dal Giudice delle leggi a confronto con il diverso principio di ragionevolezza: sono analizzate varie fasi della giurisprudenza costituzionale che dimostrano come il principio di offensività solo recentemente sia stato impiegato dalla Corte in modo preponderante sull’altro principio. Inoltre il principio di offensività è esaminato in rapporto con il principio di offensività in concreto.
Title: “Strengths” and “weaknesses” of the Principle of the offensiveness of crime in comparison with the principles of reasonebleness and offensiveness in concrete
Abstract [En]: The paper aims to analyze strengths and weaknesses of the constitutional principle of the offensiveness of crime and more specifically how it has been applied by the Judge of the laws compared to the different principle of reasonableness: the analysis has the focus on various phases of constitutional jurisprudence which show how the principle of offensiveness has only recently been used by the Court in a preponderant way over the other principle. Furthermore, the principle of offensiveness is examined regarding the principle of offensiveness in concrete.
Parole chiave: Principio di offensività del reato, giurisprudenza costituzionale, principio di ragionevolezza, principio di offensività in concreto, legislatore e giudice comune
Keywords: Principle of offensiveness of the crime, Constitutional jurisprudence, Principle of reasonebleness, Principle of offensiveness in concrete, Lawmaker and common judge
Sommario: 1. Il fondamento costituzionale del principio di offensività del reato. 2. I destinatari del principio di offensività del reato: il giudice e il legislatore. 3. L’amplissima discrezionalità del legislatore nell’individuazione dei beni giuridici da ritenersi meritevoli di incriminazione. 4. Il principio di offensività del reato a confronto con il principio di ragionevolezza: a) La prima fase: il principio di offensività non è preso neanche in considerazione o comunque è utilizzato dalla Corte costituzionale solo ad adiuvandum rispetto al principio di ragionevolezza. Segue b) La seconda fase: il principio di offensività viene maggiormente tenuto in considerazione dalla Corte costituzionale ma non soppianta ancora il principio di ragionevolezza. Segue c) La terza fase: il principio di offensività diventa il protagonista e il principio di ragionevolezza assume un ruolo da comprimario. 5. Il principio di offensività del reato a confronto con il principio di offensività in concreto.
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