
Pres. O. Ciliberti; Est. A.G. Allegretta - Ladisa S.r.l. (avv. Enrica Della Bruna) c. Comune di Terlizzi (non costituito in giudizio) nei confronti Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. (avv.ti Michele Perrone e Angelo Michele Benedetto)
Accesso civico – accesso documentale – Adunanza plenaria 10/2020 - contratti pubblici – fase esecutiva – difformità – genericità dell’istanza – correttezza e bon andamento – strumentalità dell’accesso
La società ricorrente, posizionatosi al secondo posto in graduatoria nell’ambito della procedura di gara concernente l’affidamento del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie frequentanti il tempo pieno sino al 31.12.2025, formulava apposita istanza di accesso documentale e civico volta ad ottenere la documentazione attestante la tracciabilità dei prodotti utilizzati per la produzione dei pasti in linea con quanto offerto in gara e con la normativa vigente. Tuttavia, atteso il comportamento silente reso dal Comune intimato che non dava seguito all’istanza, agiva in giudizio.
Il Collegio, investito della questione, dopo aver brevemente analizzato la disciplina dell’istituto dell’accesso e la relativa evoluzione normativa evidenziando le principali caratteristiche e differenze sussistenti tra le varie forme di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato) anche alla luce delle recenti coordinate ermeneutiche rese dall’Adunanza plenaria 10/2020, si è pronunciato sul ricorso in esame dichiarandolo inammissibile.
Nello specifico, infatti, la richiesta di accesso documentale presentava indubbi profili di genericità e astrattezza in netto contrasto con il principio di buon andamento a cui deve ispirarsi l’azione amministrativa.
Del tutto priva di fondamento è apparsa l’istanza di accesso civico dal momento in cui l’interesse conoscitivo vantato dalla ricorrente risultava essere assolutamente generico mancando qualsivoglia profilo di concretezza circa l’esistenza di una possibile difformità tra il contratto e l’esecuzione del servizio, volta a giustificare la pretesa ostensiva, in un contesto in cui, peraltro, l’onere di verifica del corretto ed efficiente disimpegno della commessa spetterebbe in via del tutto prioritaria al Comune interessato.
Per quanto sia indubbio che durante la fase esecutiva di un contratto di appalto rilevino esigenze di trasparenza e pubblicità, ciononostante grava in capo all’Amministrazione definirne anche in via preliminare mediante appositi atti di indirizzo i margini di conoscibilità in base alle circostanze del caso.