
Pres. F. Caringella, Est. A. Maggio – Bls International Services Limited (avv. F. Baglivo) c. Almaviva - The Italian Innovation Company s.p.a. (avv.ti T. Di Nitto e G. Ruggiero,) e nei cfr. di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (avv. gen. dello Stato).
Diritto di Accesso - atti della fase esecutiva – interesse concreto e attuale - potenziale risoluzione del contratto
L’impresa seconda classificata in una procedura di gara indetta dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad contestava il diniego opposto dall’Ambasciata all’istanza di accesso agli atti volta a verificare se l’aggiudicataria avesse provveduto - come richiesto dalla lex specialis, pena l’espressa risoluzione del contratto – a iscriversi nel registro delle imprese dello stato in cui avrebbe dovuto essere eseguito il contratto (Pakistan).
Nel confermare la decisione di prime cure favorevole all’istante, il Consiglio di Stato ha ravvisato nella specie l’interesse concreto e attuale dell’impresa seconda classifica all’accesso agli atti della fase esecutiva del contratto in questione.
Detta conclusione, come chiarito dal Collegio, muove dai principi espressi dall’Adunanza Plenaria nella sentenza 2/4/2020, n. 10, secondo cui: (i) all’operatore economico, utilmente collocato nella graduatoria dei concorrenti, deve riconoscersi la titolarità di un interesse concreto e attuale e una conseguente legittimazione ad avere accesso agli atti della fase esecutiva del contratto stipulato in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell’aggiudicatario e, quindi, allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara; (ii) l'interesse dell'istante, pur in astratto legittimato, dev’essere concreto, attuale e diretto, il detto interesse, in particolare, deve preesistere alla richiesta di ostensione e non ne deve essere, invece, conseguenza; in altri termini, occorre che esso sia anteriore alla domanda di accesso documentale; (iii) l’istanza di accesso non può costituire il mezzo per soddisfare una generica volontà del concorrente di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale.
Sulla base dei richiamati principi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la domanda di accesso nella specie presentata fosse sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale, avendo l’istante evidenziato, con sufficiente chiarezza, le circostanze potenzialmente idonee a prefigurare, sia pure in termini di eventualità, un’apprezzabile prospettiva di risoluzione del contratto in essere. Non era d’altra parte necessario che la richiedente fornisse anche un principio di prova dell’inadempimento.
Infine, la sussistenza dell’interesse ad ottenere la documentazione reclamata non può negarsi per il solo fatto che, a seguito della risoluzione contrattuale, la stazione appaltante debba in ipotesi procedere all’indizione di una nuova gara, senza poter scorrere la graduatoria, atteso che anche l’interesse meramente strumentale alla riedizione della procedura è idoneo a sorreggere l’istanza di accesso.