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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR SICILIA, Sentenza n. 2275/2024, Accesso con finalità difensive e istanze generiche

Pres. A.A. Barone - Est. G.A. Sidoti

Girolamo Marco Pastorello, Carmelo Savoca, Vincenzo Grancagnolo,Castrese Baiano e Paolo Raciti, rappresentati e difesi dall'avvocato PietroAntonio Giannotta c. Ordine Tsrm e Pstrp di Catania, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ferraù, nei confronti di vari soggetti privati

Accesso documentale – procedimenti elettorali – ordini professionali – nesso di strumentalità con diritto di difesa – istanze generiche.

I ricorrenti, audioprotesisti iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista dell’Ordine TSRM-PSTRP di Catania, hanno partecipato alla competizione per l’elezione dei componenti della Commissione di albo per il quadriennio 2024/2027 con la lista e, non risultando eletti per pochi voti a fronte di presunte gravi anomalie del procedimento elettorale, hanno proposto istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. 241/1990, al fine di esaminare ed estrarre copia di tutti i documenti relativi e inerenti le operazioni elettorali, specificando la sussistenza di un interesse diretto concreto e attuale a ottenere l’ostensione di detti documenti.

 

Avverso detta istanza l’Ordine ha comunicato di non volere evadere l’istanza di accesso in quanto “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”; avverso il rigetto i richiedenti hanno presentato ricorso giurisdizionale.

 

Il Collegio ha ritenuto di accogliere in parte il ricorso nei seguenti termini.

Per una parte di documentazione, sussiste il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione finale - contestazione dell’esito e della correttezza del procedimento elettorale - che la parte ricorrente intende tutelare. In particolare, l’istanza va accolta nei limiti in cui indica specificamente gli atti del cui accesso si tratta e nei limiti della detta strumentalità, che viene ritenuta sussistente con riferimento ai seguenti atti: i verbali della prima, della seconda e della terza convocazione comprensivi della costituzione del seggio elettorale, delle operazioni di voto e della proclamazione degli eletti; la delibera dell’indizione delle elezioni; la lista “Progetto futuro audioprotesisti” con l’attestazione/certificazione della data di presentazione e gli allegati; l’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine dell’impossibilità a procedere alla costituzione del seggio per la prima e la seconda convocazione con l’attestazione della data di pubblicazione.

 

L’istanza, invece, non merita accoglimento nella parte in cui del tutto genericamente chiede l’accesso “di tutti i documenti relativi e inerenti le operazioni elettorali indette e svoltesi per l’elezione della commissione di Albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista per il quadriennio 2024/2027 tenutesi in prima convocazione nelle giornate del 03-04-05/11/2023, in seconda convocazione nelle giornate del 10-11-12/11/2023, in terza convocazione nelle giornate del 19-20/11/2023, nonché di tutti i documenti relativi e inerenti l’iscrizione all’Albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista dei professionisti iscritti nei mesi di ottobre e novembre 2023. Ciò in quanto il riferimento a tali espressioni generiche e similari rendono l’istanza eccessivamente estesa o comunque non riferita ad atti specificamente individuati, dovendo la domanda essere in linea con il principio di proporzionalità e di ragionevolezza.

 

Non è stata, inoltre, accolta la richiesta relativamente agli ulteriori atti oggetto dell’istanza, con riferimento ai quali non risulta evidente il detto imprescindibile nesso di strumentalità, apparendo - per essi - l’accesso volto, piuttosto, a un controllo generalizzato.

 

Per completezza, il Collegio ha specificato, infine, che la documentazione citata non sarebbe ostensibile nemmeno in virtù dell’accesso civico generalizzato, atteso che la domanda è stata specificamente spiegata quale istanza ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990. D’altronde, l’accesso civico generalizzato soddisfa un'esigenza di cittadinanza attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri e non su interessi singolari, onde tale accesso non può mai essere egoistico.



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