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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR PUGLIA, Sentenza n. 1113/2024, Con l’accesso documentale non possono essere rese conoscibili 'informazioni' ma solo 'documenti'

Accesso documentale – informazioni – esclusione

Pres. A. Scafuri, Est. D. Zonno – R.P. (avv. V.M. Mascolo) c. Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (non costituito in giudizio)

La ricorrente ha chiesto al Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia (cui sarebbe poi succeduto ex lege il Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia) di conoscere i dati anagrafici del dipendente del Consorzio che ha svolto l’ultima lettura del contatore, in esecuzione del contratto sottoscritto tra le parti. Infatti, all’esito di tale rilevazione, è seguita una fattura per il pagamento di euro 2.537,00 per un consumo di 800 metri cubi.

Avverso il silenzio serbato dal Consorzio, l’istante ha agito in giudizio. Il Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia ha versato in atti la scheda di lettura del contatore e la risposta comunicata alla ricorrente, con cui ha rappresentato di non essere tenuto a comunicare i dati anagrafici del dipendente sulla base della normativa in materia di tutela dei dati sensibili.

Il Collegio ha ritenuto il ricorso non fondato in quanto avente ad oggetto “informazioni” e non “documenti” e come tale esulava dal perimetro dell’accesso documentale con cui possono essere resi conoscibili solo i documenti detenuti dall’amministrazione, ma non l’elaborazione, né la comunicazione di informazioni, salvo casi eccezionali, normativamente previsti che non ricorrono nel caso di specie.



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