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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR TRENTINO ALTO ADIGE, Sentenza n. 177/2024, Differimento accesso agli atti per ragion di ordine e sicurezza pubblica

Pres. A. Farina, Est., S. Mielli; Lega Anti Vivisezione ETS (avv. Laura Casella, Rosa Michela Rizzi) c. Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, (avv. Marialuisa Cattoni, Danilo Cabras) e Provincia Autonoma di Trento – Servizio Faunistico, Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fauna, non costituiti in giudizio.

 

Differimento accesso – eccezioni di ostensibilità – ordine pubblico – sicurezza

 

La ricorrente, la V Lega Anti Vivisezione ETS, Associazione di protezione ambientale, presentava ricorso contro il provvedimento di differimento dell’accesso agli atti relativi al trasferimento di due orsi presso contesti ambientali migliori in favore degli esemplari interessati. L’ente provinciale differiva l’accesso agli atti a seguito dell’avvenuto trasferimento degli animali al fine di evitare lo svolgimento di manifestazioni non autorizzate volte ad ostacolare l’esecuzione delle operazioni di trasferimento con rischi per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, come già verificatosi in passato.

 

I giudici, nel ritenere il ricorso infondato, hanno evidenziato in primo luogo che l’atto di differimento dell’accesso non comporta la negazione definitiva della conoscibilità degli atti, ma rinvia ad un momento successivo il soddisfacimento dell’interesse azionato dall’Associazione ricorrente, facendo esplicito riferimento alla conclusione del procedimento in itinere che è un termine finale oggettivamente determinabile.

In secondo luogo, poi, il Tribunale ha sottolineato che la normativa sull’accesso ambientale, che gode di una tutela ampia, prevede delle eccezioni all’ostensibilità degli atti per ragioni di sicurezza pubblica. L’art. 4, comma 2, lett. b), della direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003, ad esempio, ammette che gli Stati membri possano respingere le richieste di informazione qualora la loro divulgazione possa recare pregiudizio alla sicurezza pubblica. Simili limiti sono previsti anche per l’accesso civico generalizzato, ove l’art. 5 bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede, infatti, che l’accesso possa essere rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico. Ulteriormente, l’art. 24, c. 4, della l. n. 241 del 1990, dispone che “l’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento”. Ne consegue, quindi, che le ragioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, laddove effettive e documentabili, possono legittimamente comportare un diniego al diritto di accesso. Ma tali medesime circostanze possono, altresì, giustificare un mero differimento dell’ostensione della documentazione richiesta, dato che questa non comporta la negazione della conoscibilità degli atti, ma rinvia solamente il soddisfacimento del diritto di accesso ad un momento successivo.

 



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