
Pres. Amodio, Est. Ugo – xx xx (in proprio) c. Ministero della Giustizia (Avv.ra Stato) – (dichiara il ricorso inammissibile).
Accesso – riservatezza – documenti – atti inerenti all’esercizio della funzione giurisdizionale – atti propriamente amministrativi
La questione trae origine da un’istanza di accesso finalizzata a conoscere il nominativo del Presidente che aveva emesso un provvedimento di assegnazione e ad aver copia di due provvedimenti. La Corte di Appello di Roma, qualificando tale istanza quale richiesta di accesso agli atti ex art. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, l’ha rigettata, ritenendo che “l’atto di assegnazione del processo ad una sezione dell’ufficio, da parte del Presidente o di altro Magistrato da lui delegato, sia atto tipicamente processuale, a mente dell’art. 168 c.p.c.” e che, pertanto, sia sottratto alla disciplina dell’accesso agli atti amministrativi, che non troverebbe applicazione con riferimento agli atti giurisdizionali.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto difettano i presupposti per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. In ragione di ciò, l’accesso documentale può avere ad oggetto unicamente documenti qualificabili come “amministrativi”, quanto meno in senso soggettivo e funzionale. Sottolinea il TAR che nel caso di specie non si tratta di un atto propriamente “amministrativo”, attraverso cui si esercitano, attraverso moduli procedimentali, poteri amministrativi attribuiti dalla legge a un apparato pubblico al fine di curare, nella concretezza delle situazioni e dei rapporti con soggetti privati, l’interesse pubblico (così Cass. Civ., Sez. Unite, 17 giugno 2024, n. 16784; cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2017, n. 10). La nozione di attività amministrativa nei cui confronti è esperibile il diritto di accesso deve, quindi, essere circoscritta ai documenti che vi si ricolleghino in senso proprio. Ne deriva che l’actio ad exhibendum non può essere proposta in relazione ad atti attinenti all’esercizio della funzione giurisdizionale o di altro potere dello Stato diverso da quello amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 734; id. 18 marzo 2008, n. 1363; id. 22 giugno 2004, n. 4471).