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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR MOLISE, Sentenza n. 389/2024, Limiti all’accesso documentale derivante da disposizioni speciali di settore

Pres. ed Est. N. Gaviano – P. D'A., rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Paolella c. Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Isernia rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato nei confronti Log. Man. Group s.r.l., non costituita in giudizio

Accesso documentale – disposizioni di settore – mancanza di contestazione.

Il ricorrente presentava una richiesta di accesso all’Agenzia delle Entrate riguardante una serie di documenti connessi a un credito vantato nei confronti della società LOG. MAN. GROUP S.R.L. in liquidazione.

L’Agenzia delle Entrate opponeva, prima, che siffatta richiesta avrebbe avuto carattere meramente esplorativo ed era pertanto inammissibile. A seguito, però, delle obiezioni espresse dall’interessato, l’Ente comunicava di avere formalmente avviato il procedimento di accesso, notiziando il controinteressato. Non avendo comunque ottenuto l’accesso, il richiedente proponeva ricorso giurisdizionale.

 

Il ricorso è stato  in parte, dichiarato improcedibile, dal momento che la pretesa ostensiva ha trovato parziale soddisfacimento e, in parte, respinto.

 

L’Agenzia delle Entrate ha reso edotto il richiedente che “In merito alla richiesta di atti e documenti attestanti la presenza di “eventuali beni di proprietà di LOG. MAN. GROUP S.R.L. in liquidazione”,  per le informazioni ipotecarie e catastali, rimangono ferme le modalità di accesso previste dalla vigente normative, mentre per quanto concerne i dati gestiti dal P.R.A. o dalle Capitanerie di Porto attestanti la presenza di “eventuali beni mobili di proprietà” occorrerà rivolgersi direttamente a tali enti”. L’Agenzia con una successiva nota chiariva anche che “l’accesso documentale non si applica a documenti la cui consultazione sia già prevista dalle specifiche disposizioni di settore che disciplinano le modalità di accesso alle banche dati dell’Agenzia e la consultazione degli atti catastali, dei registri immobiliari e di ogni altro pubblico registro tenuto dall’Agenzia è regolata dalle specifiche disposizioni di settore, così come previsto dall’art 15 co. 6 e 9 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 280693/2020”.

 

Il succitato provvedimento generale del Direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilisce rispettivamente quanto segue “Rimangono ferme le particolari disposizioni di settore che disciplinano le modalità di accesso alle banche dati dell’Agenzia” (comma 6); “La consultazione degli atti catastali, dei registri immobiliari e di ogni altro pubblico registro tenuto dall’Agenzia è regolata dalle specifiche disposizioni di settore” (comma 9).

 

In difetto, dunque, di puntuali censure, da parte della ricorrente e delle precise quanto reiterate motivazioni addotte dall’Agenzia a giustificazione del proprio diniego parziale di accesso, il ricorso per questa parte è stato respinto.



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