
Pres. ff. Andolfi, Est. Saporito – xx xx (Avv.ti Camarca e Ferone) c. Agenzia delle Entrate (Avv.ra Stato) – (accoglie).
Cartella esattoriale – istanza di accesso – diniego – Agenzia delle entrate – illegittimità – valutazione preliminare.
Il ricorrente, agiva per l’annullamento della nota dell’Agenzia delle Entrate con cui veniva respinta un’istanza di accesso ai sensi dell’articolo 22 della legge 241 del 1990 finalizzata ad acquisire “copia delle cartelle di pagamento nonché di eventuali avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità, avvisi di liquidazione e/o di accertamento relativi alle omissioni tributarie, anche parziali, cui tali cartelle fanno riferimento, oltre ad ogni altra comunicazione formale inviata all’istante per le medesime causali”.
Nello specifico, il ricorrente deduceva (contestando la legittimità del diniego) che il diritto di accedere agli atti impositivi sottostanti alle cartelle di pagamento sussiste anche in presenza di atti divenuti inoppugnabili.
Secondo il Collegio, l’eventuale inoppugnabilità degli atti impositivi non incide sulla sussistenza dell’interesse conoscitivo sotteso all’accesso poiché l’interesse all’accesso ai documenti amministrativi, così come disegnato dall’art. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241, è nozione diversa e ben più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa “stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto e separato rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto, tanto che va consentito l’accesso anche in presenza di una situazione divenuta inoppugnabile” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6440).
Ebbene, ricorda il giudice amministrativo che l’autonomia della domanda di accesso comporta infatti che la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio ex art. 116 c.p.a. devono verificare solo i presupposti legittimanti l’istanza, senza svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato o da instaurare, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 18 marzo 2021).
In altri termini, il Giudice dell’accesso non è (e non deve essere) il Giudice della “pretesa principale” azionata o da azionare (Consiglio di Stato, sez. IV, 1° marzo 2022, n. 1450), a fortiori laddove, come nel caso di specie, l’organo investito della (possibile) controversia principale appartenga ad altro plesso giurisdizionale.
In definitiva deve dunque ritenersi che le argomentazioni in merito all’inoppugnabilità degli atti impositivi – da verificare nella sede giurisdizionale competente – non possano nel caso di specie rilevare in senso preclusivo all’accesso, ponendosi invece, l’esatta conoscenza degli atti adottati come “elemento di valutazione preliminare che deve essere messo a disposizione del contribuente, al fine non solo di consentirgli di ponderare compiutamente se attivare o meno i previsti rimedi giurisdizionali, ma anche di orientare i propri comportamenti”.