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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 2396/2025, Sull’istanza di accesso a documenti non rinvenibili presso la PA presunta detentrice

Pres. Montedoro, Est. Lamberti – Scorza (Avv.ti Falco e Fiorini) c. Ader – Agenzia delle Entrate Riscossione (Avv.ra Stato) – (respinge l’appello e per l’effetto conferma, nei termini di cui in motivazione, la sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 4922/2024).

Accesso documentale –esibizione – ostensione - inesistenza – ad impossibilia nemo tenetur

Nella sentenza in commento, il Consiglio di Stato alla luce del principio ad impossibilia nemo tenetur ha affermato che l’istanza di accesso  può riguardare, esclusivamente i documenti esistenti e nella disponibilità dell’amministrazione, non anche quelli non più esistenti o non più detenuti dalla stessa, spettando (come nel caso di specie) all’amministrazione destinataria dell’accesso indicare, sotto la propria responsabilità, quali sono gli atti inesistenti o che non è in grado di esibire.

Lo stesso Consiglio di Stato, già nel 2004 in una sentenza della sezione IV del 15 novembre n. 7463, affermava che “Il diritto di accesso riguarda esclusivamente i documenti già esistenti e detenuti dall’amministrazione, così che esso non può essere invocato allorché lo stesso interessato non chieda l’esibizione di documenti di cui sia certa l’esistenza, ma intenda provare l’esistenza di documenti che egli afferma essere stati a suo tempo formati o che sono detenuti presso altra amministrazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7463).

In ragione di ciò, Il Collegio ha ritenuto di respingere l’appello poiché alla luce dell’approfondimento istruttorio svolto in giudizio si è ritenuto che i documenti richiesti fossero inesistenti presso l’amministrazione stessa.



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