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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 3681/2024, La trasparenza amministrativa e gli obblighi di pubblicazione di cui all’art 15 d.lgs. 33/2013

Pres. A. Pappalardo; Est. R. Giansante - Ubaldo Mastrangelo (avv. Fabrizio Langella) c. Comune di Somma Vesuviana (non costituito in giudizio)

Accesso civico semplice – art 15 d.lgs. 33/2013 – obbligo di pubblicazione – silenzio

Il ricorrente, dopo aver presentato istanza di accesso civico semplice volta ad ottenere la pubblicazione delle informazioni di cui all’art 15 d.lgs. 33/2013 ed il relativo collegamento ipertestuale per la consultazione, stante il comportamento silente reso dall’Amministrazione intimata, agiva in giudizio.

Il Collegio, dopo aver brevemente delineato la disciplina in materia di accesso civico ed evidenziato le principali differenze rispetto all’accesso documentale, ha dichiarato il ricorso fondato e, dunque, meritevole di accoglimento.

Nello specifico, infatti, l’Amministrazione intimata con il proprio comportamento silente ha espressamente violato l’obbligo legale di pubblicazione ex art 15 d.lgs. 33/2013 secondo cui grava in capo alle pubbliche amministrazioni l’obbligo di pubblicare ed aggiornare sul proprio sito internet tutte le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (es. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; il curriculum vitae; i compensi; i dati relativi allo svolgimento degli incarichi). Secondo l’art. 5 comma 6 del d. lgs. 33/2013 l’Amministrazione è tenuta altresì a comunicare il relativo collegamento ipertestuale così da consentire all’interessato di prendere visione della documentazione pubblicata.



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