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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR TRENTINO ALTO ADIGE, Sentenza n. 195/2024, I presupposti dell’accesso e il rinnovo delle concessioni idriche

Pres. L. Lerjefors; Est. E. Engl - Technicon Spa (avv. Arthur Frei) c. Provincia Autonoma di Bolzano (avv.ti  Alexandra Roilo, Jutta Segna, Patrizia Gianesello e Angelika Pernstich) nei confronti di Alperia Greenpower S.r.l., (avv.ti Damiano Florenzano e Alex Telser)

Accesso documentale – legittimazione attiva – concessioni idriche – rinnovo – procedure di gara – asimmetria informativa- diritto eurounitario – potere di differimento - istanza generica – accesso generalizzato – accesso ambientale

Parte ricorrente, in quanto interessata alla partecipazione alle future procedure di gara in merito alle concessioni di gradi derivazioni a scopo idroelettrico di prossima scadenza, formulava istanza di accesso avente ad oggetto tutti gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione rispetto alle concessioni di Premessa (GS/80), di Brunico (GS/63), di Ponte Gardena-Barbiano (GS/58), di Naturno (GS/1292), di Vizze (GS/46), di Curon (GS/986), di Marlengo (GS/1) e di Lappago (GS/100), ai sensi della normativa in materia di accesso documentale - difensivo, civico generalizzato ed ambientale.

La ricorrente, infatti, motivava la propria istanza sulla base di un’esigenza difensiva volta a contestare la possibile violazione dei principi di diritto euronitario in caso di ulteriori proroghe delle concessioni, nonché sulla base di esigenze conoscitive aventi ad oggetto la materia in questione così da compensare possibili asimmetrie informative rispetto al concessionario uscente ed evitare eventuali disparità di trattamento tra i gestori.

Ciò posto, dinanzi all’ opposizione sollevata dal controinteressato dettata da ragioni di riservatezza dei dati personali, tecnici o commerciali contenuti nella documentazione richiesta, atteso l’esercizio del potere di differimento da parte dell’Amministrazione intimata, la ricorrente - lamentando l’illegittimità del riscontro ottenuto - agiva in giudizio.

Il Tar, chiamato a pronunciarsi sulla questione, ha ritenuto  il ricorso infondato.

In via preliminare, infatti, il Collegio ha escluso la possibilità di riconoscere in capo alla ricorrente una legittimazione attiva all’esercizio del diritto di accesso documentale essendo priva di un interesse qualificato inerente alla situazione da tutelare, trattandosi di un soggetto “terzo” nei cui confronti la documentazione richiesta  non produce né effetti diretti né indiretti tali da giustificare la pretesa ostensiva. In altri termini, la mera intenzione di voler partecipare alle future procedure gara per la riassegnazione delle concessioni, non è idonea a legittimare la richiesta di accesso, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’istanza.

La richiesta in esame, d’altronde, è apparsa altresì infondata per l’estrema genericità degli atti e documenti amministrativi richiesti tale da imporre all’amministrazione un’inesigibile attività di ricerca ed elaborazione, il che contrasta con il principio di proporzionalità e ragionevolezza su cui si fonda  l’istituto dell’accesso.

Secondo il Collegio, inoltre, non sussistono neppure i presupposti per l’accesso civico generalizzato che per legge si fonda su un'esigenza di cittadinanza attiva, incentrata su doveri inderogabili di solidarietà democratica e di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri e non su interessi egoistici dei singoli, come avviene nel caso di specie.  

Parimenti infondata è apparsa l’istanza di accesso ambientale che, secondo la normativa di settore, non solo non può essere generica ma deve altresì fondarsi su esigenze di tipo ambientali potenzialmente compromesse. Trattasi di presupposti che risultano del tutto assenti nell’ambito della fattispecie in esame.



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