
Pres. R. Greco Est. S. Santoleri – Omissis (avv.ti S. Fachile e L. Leo) c. Ministero dell’Interno (avv. Gen. Stato) e nei cfr. di Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, Missione OIM (n.c.).
Accesso civico generalizzato – limiti ed eccezioni - relazioni internazionali – pregiudizio in re ipsa
Il Ministero dell’interno accoglieva parzialmente una istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto una convenzione sulla gestione delle frontiere stipulata tra lo Stato Italiano e le Autorità libiche, fornendo all’interessato il documento richiesto ad eccezione di due allegati, in quanto pertinenti alla sfera delle relazioni internazionali tra lo Stato italiano e la Libia e, dunque, secondo il Ministero, inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali.
Il Consiglio di Stato, confermando la decisione del TAR, ha ritenuto il diniego all’accesso dei due allegati legittimo all’esito di una puntuale analisi della natura, ratio e limiti del diritto di accesso civico generalizzato.
Al riguardo, il Collegio ha ricordato che l’accesso civico generalizzato costituisce un diritto fondamentale che si traduce nel diritto della persona a ricercare informazioni, così da consentire la partecipazione al dibattito pubblico e di conoscere i dati e le decisioni delle amministrazioni al fine di rendere possibile quel controllo “democratico” che l’istituto intendere perseguire. Nondimeno, la regola di accessibilità totale è temperata da alcune eccezioni “assolute” e “relative” e al loro ricorrere le Amministrazioni devono (nel primo caso) o possono (nel secondo) rifiutare l'accesso.
Rispetto al caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto correttamente richiamata e motivata la causa di esclusione relativa di cui al all’art. 5-bis, co. 1, lettera d), del d.lgs. n. 33/2013, emergendo difatti un possibile pregiudizio alle relazioni internazionali tra Italia e Libia laddove gli allegati richiesti venissero ostesi, consentendo di fatto a chiunque di venirne a conoscenza della specifica attività di cooperazione tra i due paesi con evidente compromissione della riservatezza necessaria in materia di cooperazione di polizia e di contrasto all’immigrazione irregolare. In tali circostanze, il rischio di pregiudizio è in re ipsa, tenuto conto dell’ingente entità delle risorse pubbliche investite nell’operazione de qua e dell’indubbia risonanza mediatica che la divulgazione di qualsiasi informazione afferente agli accordi presi tra Italia e Libia potrebbe avere.