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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR PUGLIA, Sentenza n. 1091/2024, Sulla spendibilità del rito ex art. 116 c.p.a. nei casi di silenzio avverso istanza di accesso generalizzato

Pres. O. Ciliberti – Est. G. Serlenga

Mauro Sandri, rappresentato e difeso dall'avvocato Olav Gianmaria Taraldsen c. Laboratorio di Analisi Cliniche Palazzo s.r.l., non costituita in giudizio

Accesso civico generalizzato – rito avverso il silenzio su istanza di accesso – legittimazione passiva – documenti posseduti.

Il ricorrente ha proposto istanza di accesso civico generalizzato intesa a conoscere le marche dei test diagnostico-molecolari in vitro in grado di rilevare la presenza dell’RNA del virus SARS-CoV-2.

 

Il ricorrente ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sull’istanza sul modello dell’art. 25 della legge n. 241/1990.

Pur non essendo a quella menzionata in relazione alla tipologia di accesso in parola il Collegio ha ritenuto condivisibile l’indirizzo della giurisprudenza secondo cui “il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza” per cui deve ritenersi ammissibile l’azione proposta con il rito dell’accesso in luogo di quella avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. astrattamente configurabile, valorizzando – nell’ottica di un’interpretazione incentrata sulla ratio della disposizione – il successivo comma 7 dell’art. 5 del d. lgs. 33/2023 del seguente tenore “avverso la decisione dell'amministrazione competente (…) il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo”. E’ stato, pertanto, ritenuto ammissibile il rito proposto ex art. 116 c.p.a.

 

Quanto alla posizione del laboratorio di analisi intimato il Collegio ha dichiarato la relativa legittimazione passiva. L’art. 2-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, precisa che gli stessi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni sono estesi “alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”.

In forza dell'Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, il laboratorio intimato svolge i test RT-PCR che confluiscono nella piattaforma predisposta dall'Istituto Superiore di Sanità, ai fini della misurazione dei dati epidemiologici di diffusione del virus SARS COV 2.

 

Il Collegio ha affermato che proprio perché il diritto di accesso civico generalizzato risponde all’esigenza di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, la legittimazione ad esercitarlo è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione. Così come dispone infatti lo stesso art. 5, d.lgs. 33/2013, comma 3 “l'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente” e senza una specifica motivazione circa le ragioni del suo esercizio, predefinite dalla legge; e al tempo stesso postula che la documentazione o i dati richiesti siano in possesso e nella disponibilità del soggetto al quale vengono richiesti.

Nel caso in esame il Collegio ha ritenuto che i dati richiesti rientrano tra quelli accessibili, non essendo ravvisabile alcuno dei limiti all'esercizio del relativo diritto e inerendo ad attività svolte nel pubblico interesse, relativo a pubblico servizio; e inoltre i detti dati sono nella disponibilità del laboratorio intimato.

Il gravame è stato, quindi, accolto e, per l'effetto, è stato ordinato al laboratorio di consentire l'accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione richiesta.



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