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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR SICILIA, Sentenza n. 2194/2024, Sulla non sindacabilità delle finalità soggettive e sulla motivazione idonea nel caso di interessi economici e commerciali

Pres. A. Lento - Est. V. Ventura

Palumbo Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Marchese e Federico Franchina c. Ministero della Difesa - Agenzia Industria Difesa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania; nei confronti di Zancle 757 S.r.l., non costituita in giudizio

Accesso civico generalizzato – segreti economici e commerciali – legittimazione attiva – non sindacabilità delle finalità soggettive – difetto di motivazione

La società ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 5 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013, all’Agenzia Industrie Difesa l’accesso ad una serie di informazioni e documenti inerenti alla gestione delle aree del demanio militare site nel porto di Messina (c.d. “Arsenale Militare di Messina”) e riguardanti, in particolare, il rapporto contrattuale intercorrente tra l’amministrazione e la società Zancle 757 s.r.l. per lo svolgimento da parte di quest’ultima di attività commerciali nell’area militare in questione.

L’amministrazione ha riscontrato in parte la suddetta istanza, in quanto ha ritenuto di subordinare l’ostensione di alcuni documenti, contenenti dati di terzi al preventivo assenso della società Zancle 757 s.r.l. La stessa società ha rappresentato l’insussistenza di ragioni impeditive alla ostensione dei documenti richiesti, ad eccezione “degli ordini di lavoro ed in generale tutti quei documenti da cui risultano i nominativi degli yacht, degli armatori e degli equipaggi ed i lavori sugli stessi eseguiti, essendo gli stessi riservati ai sensi dell’art. 23 dell’accordo quadro ed ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett c), D.lgs. 33/2013”.

La ricorrente ha, quindi, diffidato l’amministrazione alla produzione di tutta la documentazione richiesta. Quest’ultima, ha trasmesso quanto richiesto con esclusione dei documenti non ostensibili, per la presenza di “dati sensibili (giudiziali, bancari) e commerciali dei contraenti”.

Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso. Il Collegio ha ritenuto, anzitutto, infondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva della ricorrente.

Per giurisprudenza costante e condivisa “ai fini dell’accesso civico generalizzato non occorre verificare, così come per l’accesso documentale, la legittimazione dell’accedente, né è necessario che la richiesta di accesso sia supportata da idonea motivazione. […] Per effetto dell’adesione dell'ordinamento al modello di conoscibilità generalizzata delle informazioni amministrative proprio dei cosiddetti sistemi FOIA (Freedom of Information Act), l’interesse conoscitivo del richiedente è elevato al rango di un diritto fondamentale (cosiddetto "right to know"), non altrimenti limitabile se non in ragione di contrastanti esigenze di riservatezza espressamente individuate dalla legge”.

È stato inoltre chiarito che la finalità dell’accesso generalizzato, ovvero “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”, rappresentano gli obiettivi che la legge vuole perseguire, non potendo trasformarsi in limiti impliciti alla libertà di informazione. Alla luce di quanto argomentato, quindi, potranno trovare accoglimento anche istanze tese all’acquisizione di informazioni utili a fini personali, ad esempio professionali, se l’istanza riguarda informazioni, dati e documenti amministrativi e ciò perché ai fini della trasparenza e del diritto a conoscere rileva “che cosa si può conoscere” e non “perché si vuole conoscere” (T.A.R. Napoli, sez. VI, n.2486/2019).

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’amministrazione fa generico riferimento alla limitazione indicata nel comma secondo, lett. c), dell’art. 5-bis, la quale vieta l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato quando esso possa comportare un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse di carattere economico e commerciale. Questa previsione ha la finalità di proteggere l’interesse degli operatori economici privati, che svolgono attività in regime di libero mercato, a mantenere riservati dati che, se conosciuti dai concorrenti, darebbero a questi ultimi un indebito vantaggio con conseguente distorsione della concorrenza.

Tuttavia è stato chiarito che, ai fini dell’operatività del detto limite, il provvedimento che oppone il diniego all’istanza di accesso generalizzato deve illustrare adeguatamente le ragioni per le quali la conoscenza della documentazione richiesta possa incidere negativamente sugli interessi economici di tali società, chiarendo quali attività esse svolgano in regime di libera concorrenza e in che modo la rivelazione dei dati possa porle in una posizione di ingiusto svantaggio nei confronti dei concorrenti (TAR Milano, sez. III, 7.3.2023, n. 588).

L’amministrazione, dunque, non può limitarsi a richiamare astrattamente - come invece ha fatto nel caso in esame - l’esistenza di “interessi economici e commerciali”, ma avrebbe dovuto spiegare in concreto quale specifico pregiudizio discenderebbe per la società controinteressata dalla conoscenza dei dati oggetto di accesso e le ragioni per le quali la loro rivelazione possa distorcere a suo danno la concorrenza.

Per le esposte ragioni il ricorso è stato accolto e gli atti impugnati sono stati annullati. L’accesso dovrà essere consentito, mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi dei quali è stata richiesta l’ostensione, previo oscuramento – come prospettato dalla stessa ricorrente – dei nominativi degli yacht, degli armatori, degli equipaggi e dei lavori sugli stessi eseguiti.



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