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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 170/2025, Illegittima l’esclusione della citazione dell’assicuratore sanitario nel processo penale su richiesta dell’imputato

Pres. G. Amoroso, Rel. F.S. Marini

Processo penale – Responsabile civile – Assicurazione obbligatoria – Responsabilità sanitaria – Legge n. 24/2017 – Azione diretta – Funzione plurima della garanzia – Art. 3 Cost. – Art. 27 l. n. 87/1953 – Art. 83 c.p.p. – Illegittimità costituzionale

Con la sentenza n. 170/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, comma 1, terzo periodo, della l. 8 marzo 2017, n. 24, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato; ed ha altresì dichiarato, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità della medesima disposizione anche con riferimento all’assicurazione obbligatoria di cui all’art. 10, comma 2, della stessa legge.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Verona nel corso di un giudizio per omicidio colposo a carico di un medico dipendente di una struttura sanitaria pubblica, a fronte della richiesta difensiva di citazione dell’impresa assicuratrice della struttura quale responsabile civile. Il giudice rimettente ravvisava una disparità di trattamento, ai sensi dell’art. 3 Cost., tra l’imputato nel processo penale – al quale l’art. 83 c.p.p. non consente la chiamata del responsabile civile – e il convenuto in sede civile, che può invece chiamare in garanzia il proprio assicuratore ai sensi degli artt. 1917, ultimo comma, c.c. e 106 c.p.c.

La Corte si colloca nel solco delle sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022, relative rispettivamente all’assicurazione obbligatoria r.c.a. e all’assicurazione obbligatoria per l’attività venatoria, ribadendo che, quando la legge civile prevede un’assicurazione obbligatoria assistita da azione diretta del danneggiato, l’assicuratore assume la qualità di responsabile civile ai sensi dell’art. 185, secondo comma, c.p. In tali ipotesi, la garanzia assicurativa assolve a una “funzione plurima”: tutela il danneggiato, assicurandogli un soggetto solvibile, e tutela l’assicurato, garantendogli la manleva dalle pretese risarcitorie. Ne consegue che l’esclusione, nel processo penale, della facoltà per l’imputato di chiedere la citazione dell’assicuratore determina una ingiustificata disparità rispetto al giudizio civile, compromettendo l’effettività della garanzia in ragione della sola scelta del danneggiato circa la sede processuale.

Applicando tali principi al sistema delineato dalla legge n. 24 del 2017, la Corte richiama la distinzione – già ricostruita nella sentenza n. 182 del 2023 – tra le diverse ipotesi di assicurazione obbligatoria previste dall’art. 10. Con riguardo al medico operante nell’ambito dell’organizzazione della struttura sanitaria (c.d. “strutturato”), rileva l’assicurazione obbligatoria gravante sulla struttura ai sensi dell’art. 10, comma 1, terzo periodo, configurata come assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c.; in tale caso, l’imputato deve poter chiedere la citazione dell’impresa che presta copertura alla struttura di appartenenza.

In via consequenziale, la Corte estende la declaratoria anche all’assicurazione obbligatoria del medico libero professionista di cui all’art. 10, comma 2, osservando che anche tale copertura è imposta ex lege, è assistita dall’azione diretta prevista dall’art. 12 e assolve alla medesima funzione plurima di garanzia. Anche in questa ipotesi, pertanto, l’imputato deve poter chiedere la citazione dell’assicuratore nel processo penale.

La decisione correla dunque la facoltà di chiamata in causa all’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10 della legge n. 24 del 2017, secondo un criterio di simmetria tra titolarità dell’obbligo assicurativo e potere processuale di citazione. Ne consegue che, mentre per il medico strutturato operante nell’ambito dell’organizzazione della struttura rileva la copertura di cui al comma 1, terzo periodo, per il medico libero professionista la pronuncia fa riferimento all’assicurazione obbligatoria di cui al comma 2.

Resta invece estranea al perimetro della pronuncia l’ipotesi di eventuali coperture assicurative della struttura non riconducibili alle assicurazioni obbligatorie tipizzate dall’art. 10 della legge n. 24 del 2017, ad esempio con riguardo ai professionisti sanitari non inseriti nell’organizzazione (sui quali grava l’onere assicurativo proprio ai sensi del comma 2).

In particolare, la sentenza non affronta espressamente l’ipotesi di eventuali coperture ulteriori stipulate dalla struttura sanitaria per fatti ascrivibili a professionisti operanti in regime autonomo e non strutturati.

La declaratoria di illegittimità costituzionale è infatti costruita con riferimento alle sole assicurazioni obbligatorie ex lege, assistite da azione diretta e caratterizzate dalla “funzione plurima” della garanzia; al di fuori di tali ipotesi, difetta il presupposto normativo che ha giustificato l’intervento additivo della Corte.

F.L.



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