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NUMERO 15 - 26/07/2006

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 309/2006, in materia di impiego pubblico

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Norme della Regione siciliana relative ai componenti degli uffici stampa - Obbligo delle istituzioni locali, degli enti strumentali della Regione, delle aziende del servizio sanitario e del Presidente della Regione di avvalersi 'con priorità' del personale che in atto svolga e/o abbia svolto, per un limitato periodo di tempo, le funzioni di addetto stampa o portavoce, ovvero attività giornalistica o editoriale comunque contrattualizzata presso testate editate dai suddetti enti. Estensione del trattamento giuridico ed economico di redattore capo, previsto per il personale dell'ufficio stampa del Presidente della R



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