La legge: 1) modifica il termine per la presentazione delle richieste da parte degli istituti scolastici (art. 1, c. 1, che modifica il c. 2 dell'art. 1, l.r. n. 6/2004); 2) affida all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il compito di predisporre il programma degli accessi di docenti e studenti delle scuole umbre al Consiglio regionale (art. 1, c. 2, che sostituisce il c. 3 dell'art. 1, l.r. n. 6/2004); 3) prevede la stipula di convenzioni tra il Consiglio regionale e le aziende di trasporto pubblico locale per l'agevolazione di tali accessi (art. 1, c. 3, che introduce il comma 3 bis all'art. 1, l.r. n. 6/2004)
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