Artt. 82 e 91 del codice di procedura civile Procedimento civile - Spese processuali - Appello dichiarato inammissibile per tardiva proposizione imputabile al difensore della parte appellante - Condanna al rimborso delle spese a favore della parte appellata da pronunciarsi, secondo il diritto vivente, a carico della parte appellante soccombente, anziché del suo difensore responsabile dell'esito negativo dell'impugnazione - Omessa previsione del potere-dovere del giudice di condannare alle spese di giudizio il difensore resosi responsabile, per colpa grave, della tardività e della conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta, nella specie, l'appello. (man. infond.) ord. 373
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