Normativa » Legislazione elettorale
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G.U. della Repubblica italiana - n. 80 del 04/04/2008
D.L. n. 49/2008,Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie
Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione
del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 48, secondo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008,
n. 20, con il quale sono stati convocati nei giorni 13 e 14 aprile
2008 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Visto l'articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30,
che ha previsto l'abbinamento della annuale consultazione
amministrativa con le predette elezioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire, in
vista dell'imminente scadenza elettorale, mediante l'emanazione di
disposizioni volte a rafforzare le esigenze di tutela della
segretezza del voto in occasione di consultazioni elettorali e
referendarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie e' vietato
introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o
altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della
presentazione del documento di identificazione e della tessera
elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a
depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui e' al
momento in possesso.
3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna
dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al
documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono
restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in
consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito
registro.
4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 e' punito con
l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° aprile 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Amato, Ministro dell'interno
Scotti, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Scotti
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