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di Stefano Ceccanti
Per un nuovo equilibrio tra giustizia e politica
Come dimostra la storia del costituzionalismo liberale, l’equilibrio tra i poteri rappresenta uno degli indici più significativi della natura realmente democratica di un Paese. La reciproca delimitazione delle sfere di attribuzione degli organi istituzionali costituisce, infatti, una condizione necessaria – ancorché non sufficiente – per garantire che nessuno prevalga sugli altri e che le decisioni pubbliche e in senso ampio l’esercizio del potere, siano il frutto della convergenza e del bilanciamento tra istanze diverse. In questa prospettiva, la nostra Carta fondamentale, al pari di quelle di ogni democrazia costituzionale, delinea un sistema complesso di ‘checks and balances’ teso a garantire la reciproca limitazione dei poteri e, conseguentemente, la loro leale cooperazione nell’interesse pubblico, attribuendo peraltro alla Corte costituzionale il compito di dirimere, attraverso l’istituto del conflitto di attribuzioni, eventuali controversie tra i poteri dello Stato (oltre che tra lo Stato e le regioni) circa il corretto esercizio delle funzioni a ciascuno attribuite.
In quest’ottica, vanno ricondotte quindi anche le prerogative costituzionali, sancite, sulla base di una tradizione risalente già al costituzionalismo liberale, in favore degli organi costituzionali o, sia pur con taluni limiti, a rilevanza costituzionale. All’interno di tali prerogative può quindi ricondursi anche l’istituto dell’immunità penale, decretata, in diverse forme – sostanziali (insindacabilità, irresponsabilità), e processuali (immunità da limitazioni della libertà personale) – nei confronti dei parlamentari, del Capo dello Stato e, sia pur in misura più limitata, dei membri del Governo. Pur nella diversità che li caratterizza, tali istituti, sono accomunati dall’esigenza di assicurare ai titolari delle cariche considerate, e proprio in ragione della loro rilevanza, il libero esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la garanzia dell’azione penale, limitatamente all’applicazione di misure restrittive della libertà personale (art. 68, commi secondo e terzo, Cost.), ovvero in relazione alla stessa responsabilità per la commissione di fatti astrattamente costituenti reato (art. 68, comma primo, Cost., e 90, comma primo, Cost.), commessi nell’espletamento delle rispettive funzioni.
Lungi dal rappresentare degli ingiustificati privilegi, tali prerogative – fissate per i parlamentari già dal Bill of Rights – costituiscono invece delle garanzie necessarie al corretto e libero esercizio delle funzioni istituzionali, non derogatorie del principio di eguaglianza dinanzi alla legge di tutti i cittadini ma espressione del diverso trattamento che l’art. 3 Cost. legittima e impone, rispetto a situazioni oggettivamente diverse.
(segue)
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