Parto dai risultati della riunione del 18 u.s.:
a) sui poteri normativi si è convenuto che il potere regolamentare di Roma capitale-città metropolitana corrisponda a quello previsto dall’art. 117, 6° comma, Cost. (Aggiungo che la formulazione dell’oggetto (“disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”) lascia inferire una riserva di competenza tendenzialmente esclusiva a Comuni, Province, Città metropolitane, il che riduce ad ipotesi liminari il problema dei regolamenti in deroga a leggi statali e regionali).
b) sull’individuazione delle funzioni amministrative si è convenuto di distinguere quelle più immediatamente concernenti Roma capitale, da assegnare al Comune di Roma al momento dell’entrata in vigore della legge su Roma Capitale, e quelle concernenti Roma in quanto città metropolitana (quale risultante dalla congiunzione del Comune di Roma con i Comuni limitrofi e con i restanti Comuni attualmente situati nella Provincia di Roma che abbiano scelto di congiungersi alla Città metropolitana), da assegnare al nuovo ente alla data dell’insediamento dei suoi organi rappresentativi e di governo. Lo stesso per gli assetti organizzativi.
c) abbiamo lasciato in sospeso l’individuazione della fonte cui riservare la specificazione degli organi e delle funzioni amministrative e concernenti Roma-città metropolitana: decreto legislativo previo conferimento della delega nell’ambito della legge su Roma Capitale/statuto della Città metropolitana. Ora, mentre per il trasferimento di funzioni dallo Stato (oltre che dalla Regione Lazio) che tale specificazione implica si richiede la prima scelta, quanto agli assetti organizzativi, dipende: se si tratta di istituire un organo misto Stato-Regione-Capitale, basta la legge statale; se si tratta di istituire gli organi del nuovo ente metropolitano, la legge dovrebbe individuarli, ma la specificazione dovrebbe affidarsi allo statuto.
(segue)
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