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NUMERO 13 - 27/06/2012

 Ruolo del Presidente d'Assemblea, Parlamento in seduta comune, riforma dei regolamenti parlamentari. Tre nodi molto aggrovigliati.

Tra le diverse criticità che sono emerse dalla lettura ragionata del testo di disegno di legge costituzionale proposto dalla Commissione affari costituzionali del Senato (A.S. n. 24 e abbinati-A), mi sembra che ve ne siano almeno tre che meritano una sottolineatura particolare. Il primo profilo sul quale è senza dubbio opportuno porre l’attenzione è quello attinente al rilevante ruolo che il testo di riforma assegna ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Il nuovo dettato dell’art. 72 prevede, infatti, non solamente che i disegni di legge vengano presentati non più all’Assemblea, bensì proprio al suo Presidente, ma descrive altresì la nuova procedura di approvazione delle leggi, differenziata in base al contenuto del ddl, specificando che “i disegni di legge sono assegnati ad una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d’intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti”. La specificazione che la decisione non sarebbe sindacabile in alcuna sede, sembrerebbe far pensare all’esclusione di un eventuale intervento della Corte costituzionale, nel senso che tale decisione non potrebbe essere rilevabile come vizio in procedendo in un eventuale sindacato di legittimità della legge infine approvata. E’ da ritenere, tuttavia, che tale nuova previsione costituzionale possa andare ad incidere non già e non solo sull’attività della Corte quale giudice delle leggi, ma anche sul ruolo, sempre più rilevante, della Consulta quale arbitro nei conflitti di attribuzione. Non sembra infatti che si possa mettere in dubbio la circostanza per cui la riforma assegna ai due Presidenti d’Aula una nuova, rilevante, competenza costituzionale e che, per tale ragione, la Corte costituzionale a buon titolo potrebbe riconoscere loro la qualifica di potere dello Stato, qualifica che legittima un soggetto a sollevare conflitto... (segue)



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