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NUMERO 18 - 26/09/2012

 La sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012 e la questione dell’inapplicabilità patto di stabilità interno alle s.p.a. in house ed alle aziende speciali

La Consulta, con sent. n. 199 depositata lo scorso 20 luglio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011 (cd. decreto di Ferragosto) convertito con modificazioni dalla l. n. 148/2011. La normativa impugnata, rubricata “Adeguamento della disciplina dei servizi   pubblici   locali   al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea”, riproponeva sostanzialmente la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuta nell'art. 23-bis d.l. n. 112/2008 e abrogata con referendum del 12-13 giugno 2011. Tale riproposizione (da intendersi quale identità di ratio con la normativa abrogata nonché riproduzione di fatto di svariate disposizioni dell'art. 23-bis, pur nell'ipocrisia della rubrica adottata dal legislatore) costituisce un tradimento della volontà popolare espressa da oltre 26 milioni di italiani in occasione della consultazione referendaria ex art. 75 Cost. La Consulta aveva avuto più volte modo di affermare il divieto di sostanziale ripristino della normativa abrogata con referendum (cfr. sent. nn. 32 e 33/1993), ma senza mai tuttavia affermare in maniera così esplicita il vincolo referendario per il Parlamento. Nella fattispecie, peraltro, il ripristino era avvenuto ad appena 23 giorni dalla pubblicazione dell'esito della consultazione referendaria, senza che venisse dato modo alla volontà popolare di spiegare i propri effetti giuridici (è appena il caso di ricordare che il referendum abrogativo è un vero e proprio atto-fonte dell'ordinamento di rango primario, cfr. sent. n. 468/1990). Occorre evidenziare che l'art. 4, successivamente alla proposizione dei ricorsi da parte delle varie Regioni, aveva subito numerose modifiche, in particolare per effetto dell'art. 9, co. 2, lett. n) l. n. 183/2011 (cd. legge di stabilità 2012) e dell'art. 25 d.l. n. 1/2012 convertito con modificazioni dall'art. 1, co. 1 l. n. 27/2012, nonché dell'art. 53, co. 1, lett. b) d.l. n. 83/2012, in fase di conversione. Le modifiche sopravvenute con l'art. 25 d.l. n. 1/2012 avevano limitato ulteriormente le ipotesi di affidamento dei servizi pubblici locali (ad es., affidamenti diretti solo per i servizi di valore inferiore a 200.000 euro; parere obbligatorio dell'AGCM) comprimendo ancor di più le sfere di competenza regionale (cfr. punto 2 considerato in diritto), in materia di SPL di rilevanza economica... (segue)



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