NORMATIVA [33]
GIURISPRUDENZA [27]
DOCUMENTAZIONE [9]
Nel delineare il titolo di questo editoriale si era pensato di collegarlo alla dimensione europea del servizio pubblico. Questo avrebbe reso ancor più evidente il suo oggetto ed avrebbe soprattutto da subito focalizzato il discorso sulle ricadute che riguardano l’ordinamento nazionale. A prevalere è stata invece la nozione, di stretta origine comunitaria come sappiamo, di servizio di interesse economico generale (SIEG). In questo modo si vuol sottolineare il modo in cui un istituto europeo, con il proprio bagaglio di principi e regole, è venuto a sovrapporsi ai rispettivi regimi degli Stati membri, provocandone mutamenti e generando un forte effetto di armonizzazione. Mutamenti ed armonizzazione sono infatti i precipitati di questa vicenda, a forte “imprinting comunitario”. La disciplina comunitaria sui servizi di interesse economico generale si è sviluppata nel corso del tempo sino a formare un corpo di regole che stabiliscono il modo in cui devono assestarsi i rapporti tra mercato, da una parte, e prestazioni pubbliche, dall’altra. Essa serve, in altre parole, a stabilire in qual modo debbano esser distribuiti i compiti tra mercato e Stato. Nel perseguire questo obiettivo, il diritto europeo è dovuto intervenire su sistemi legali nazionali, dato che questi avevano criteri molto differenti per definire questo equilibrio; basti pensare alle diversità tra il regime del service public francese e il modo in cui nel Regno Unito è concepita la citizenship nel suo rapporto col mercato... (segue)
L’art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea stabilisce che «ogni individuo ha diritto che la sua causa sia esaminata da un giudice indipendente ed imparziale …»; l’identico principio si trova affermato anche nella Convenzione... (segue)
Sebbene con meno clamore mediatico rispetto alle consultazioni tenutesi contestualmente in Francia e Grecia, le recenti cronache politiche europee hanno registrato un importante appuntamento elettorale anche in Germania. Tra la fine di marzo e la metà di maggio 2012, infatti, sono stati tre i Länder in cui si è celebrato... (segue)
La sentenza della Corte costituzionale n. 20/12, per raggiungere obiettivi protezionistici, non teme di affrontare ardui problemi di principio. Per sottoporre a controllo diffuso i provvedimenti regionali in materia di caccia, non soltanto sostiene l’inadeguatezza del giudizio costituzionale rispetto a quello comune, ma la pronunzia in esame arriva ad estromettere il legislatore regionale... (segue)