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di Juri Rosi
La riforma delle Comunità montane
La potestà legislativa regionale in materia di comunità montane ha ricevuto legittimazione dalla legge statale istitutiva delle stesse, che le qualificava come enti locali associativi, disciplinati e costituiti con legge regionale. La legislazione successiva non ha mutato l’impianto iniziale, al punto che è chiaramente positivizzata la competenza della legge regionale a disciplinare tutti gli aspetti caratterizzanti l’ente montano.
Lo spazio di manovra a disposizione del legislatore regionale deve essere analizzato alla luce del mutato riparto della potestà legislativa tra Stato e regioni determinato dalla riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione. Non sembra infatti ancora risolta la questione relativa alla fonte attualmente competente a disciplinare le comunità montane.
Alla legislazione residuale regionale spetta la disciplina di tutte le materie non espressamente riservate in via concorrente o esclusiva allo Stato. Quest’ultimo, per espressa previsione costituzionale, è l’unico soggetto competente in relazione alla legislazione elettorale, agli organi di governo ed alle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane” (art. 117, co. 2, lett. p), della Costituzione ).
La questione che anima il dibattito consiste nel trattamento da riservare alle forme associative degli enti locali, nel senso della loro riconducibilità alla competenza legislativa statale, piuttosto che a quella regionale. Il nocciolo del problema, a voler semplificare, può essere individuato nel tipo di interpretazione che si fornisce dell’art. 117, co. 2, lett. p) della Costituzione.
Un’interpretazione restrittiva della clausola in esame comporta la sua riferibilità esclusivamente nei confronti di comuni, province e città metropolitane. La naturale conseguenza è rappresentata dalla perdita della potestà legislativa da parte dello Stato nei confronti delle forme associative degli enti menzionati. Dato che il nuovo art. 117 della Costituzione non indica espressamente le comunità montane né tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di competenza concorrente tra Stato e regioni, non resta che riferirne l’intera disciplina alla competenza residuale regionale.
(segue)
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