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FOCUS - Human rights N. 2 - 17/05/2013

 La legge n. 89 del 2001 a Strasburgo, tra luci della ribalta e prove di resistenza: dalla decisione Brusco c. Italia del 6 settembre 2001 alla sentenza Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009

Con la sentenza Simaldone contro Italia del 31 marzo 2009, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) si è ancora una volta pronunciata in materia di indennizzi per eccessiva durata del processo nei confronti dello Stato italiano.
Una sentenza non favorevole, che, partendo dalla matrice concettuale del “ritardo”, arriva a constatare più di una violazione nei confronti dell’Italia, filtrata non solo attraverso l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ma anche attraverso l’art. 1 del Protocollo n.1; disposizione, quest’ultima, chiamata a “coprire” il diritto a percepire in tempi ragionevoli l’indennizzo concesso in sede nazionale ai sensi della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto).
Il caso sottoposto all’attenzione della Corte EDU era quello di un processo in materia di lavoro, durato circa dieci anni e tre mesi, per la cui lunghezza il ricorrente aveva ottenuto 700 euro, ai sensi della legge n. 89/2001. Il procedimento Pinto era durato circa un anno e l’indennizzo era stato effettivamente percepito dal ricorrente quattordici mesi dopo il deposito in cancelleria della decisione della Corte d’appello, maggiorato di 23 euro a titolo di interessi.
Il ricorso Simaldone porta, quindi, la c.d. legge Pinto di nuovo sotto la lente della Corte EDU, sia per l’applicazione che ne viene fatta dalle Corti nazionali al momento della quantificazione degli indennizzi, sia per i tempi di erogazione da parte dello Stato degli indennizzi stessi.
Di fronte all’ennesima pronuncia in materia - che peraltro, come si vedrà, contiene valutazioni significative sul rimedio indennitario italiano - non si può non tornare indietro nel tempo, al momento dell’entrata in vigore della legge n. 89, per ricordare che, in fondo, in quel momento l’istituto scelto dallo Stato italiano per indennizzare i soggetti lesi nel diritto ad una ragionevole durata del processo aveva trovato a Strasburgo non un banco di imputazione, ma quasi una ribalta in cui aveva debuttato con la veste, a tutti gli effetti, del rimedio effettivo ai sensi dell’articolo 13 CEDU.
 


(segue)



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