Il D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni (d’ora innanzi Codice), in conformità alla giurisprudenza europea, che ha stabilito che sussiste una perfetta equiparazione tra i due criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha liberalizzato la scelta, da parte delle stazioni appaltanti, del criterio di aggiudicazione degli appalti, rendendola indipendente dalla tipologia di procedura adottata e condizionata, invece, all’oggetto dell’appalto ed all’obiettivo perseguito.
Tuttavia, con specifico riferimento alle procedure di affidamento delle concessioni di lavori pubblici, di cui agli articolo 142 e seguenti, nonché quelle di finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006, vista la particolare natura del contratto da aggiudicare, nonché la peculiarità delle prestazioni che vengono affidate al contraente privato, è lo stesso legislatore ad aver stabilito l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare, come criterio di aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ...
(segue)