
Udienza Pubblica del 24/02/2010, Presidente: AMIRANTE, Redattore: MAZZELLA
Norme impugnate: - Art. 1, c. 2°, della legge della Regione Calabria 31/12/2008, n. 46.
- Artt. 7, 8 e 9 della legge della Regione Calabria 15/01/2009, n. 1.
Oggetto: - Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Dirigenti medici negli istituti penitenziari, incaricati ai sensi della legge n. 740 del 1970 - Inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario regionale nella corrispondente categoria e profilo previsti per il personale delle Aziende sanitarie provinciali.
- Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Medici a tempo indeterminato incaricati nell'emergenza sanitaria, che abbiano maturato almeno cinque anni di attività a regime di convenzione, di cui almeno tre nell'emergenza - Inquadramento nei ruoli della dirigenza medica;
Medici titolari, in virtù di convenzione, della "continuità assistenziale" e della "Medicina dei Servizi" in possesso di determinati requisiti - Inquadramento nei ruoli della dirigenza medica.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
Atti decisi: ric. 20, 22/2009
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