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di Salvatore Pilato
Profili di responsabilità civile e di responsabilità amministrativa nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali e nell’organizzazione degli uffici giudiziari
La responsabilità amministrativa , nella configurazione normativa posta dall’art. 1 legge n. 20/94 , è fondata sulla clausola generale di diritto pubblico , secondo la quale qualunque soggetto che si trovi nei confronti della P.A. in una posizione giuridica differenziata dalle regole di diritto comune , è imputabile -in dipendenza e per effetto di tale situazione soggettiva- di qualsiasi fatto commesso con dolo o colpa grave che cagioni danno erariale senza la concorrenza di alcuna causa di giustificazione .
La clausola generale di diritto pubblico ,concepita quale regime omogeneo ed uniforme per eliminare qualsiasi disparità di trattamento giuridico tra gli agenti pubblici, possiede naturale capacità espansiva poiché è idonea ad assorbire ogni tipologia di attività, di comportamento e di operazione amministrativa , fino a comprendere anche -per recente ma già consolidata giurisprudenza di legittimità- le gestioni della finanza pubblica con strumenti di diritto privato.
La disciplina della responsabilità amministrativa è annoverata tra gli strumenti giuridici orientati a fungere da “incentivo all’efficienza del decidere e dell’agire delle pubbliche amministrazioni”.
La applicazione del regime della responsabilità amministrativa alla organizzazione degli uffici giudiziari ed all’esercizio delle funzioni giurisdizionali propone -però- molteplici profili critici , i cui connotati evidenziano complesse questioni sull’ambito, sui limiti e sulle deroghe apponibili alla clausola generale di diritto pubblico.
Il primo ordine dei profili critici discende dalla introduzione nell’ordinamento di discipline specifiche afferenti il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati a terzi per l’illegittimo esercizio delle funzioni giudiziarie (v. legge 13 aprile 1988 n.117“Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati” , nonché legge 24 marzo 2001 n.89“Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile”). Tali discipline specifiche non solo incidono sui criteri del riparto di giurisdizione tra G.O. e CdC , ma producono anche rilevanti effetti sui rapporti sostanziali tra la responsabilità civile e la responsabilità amministrativa .
Il secondo ordine dei profili critici è connesso alla ricerca ed al consolidamento di sicuri criteri di logica giuridica per l’esercizio del sindacato di responsabilità amministrativa sull’esercizio delle funzioni giudiziarie , secondo modi e forme che costituiscano garanzia dei valori costituzionali di autonomia e di indipendenza della magistratura. Su tale secondo ordine di profili è fondamentale procedere con metodo empirico-casistico al fine di individuare le regole di salvaguardia e di self-restraint elaborate dalla giurisprudenza della Corte dei Conti per l’accertamento delle fattispecie di danno erariale senza nocumento , né ingerenza sull’esercizio di merito delle funzioni giurisdizionali..
(segue)
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