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di Marta Picchi
La partecipazione all’attività legislativa e amministrativa della regione Toscana.
Analogamente ad altri contesti regionali, nell’esperienza toscana è stata data fin dalla nascita della Regione, almeno sulla carta, ampia rilevanza agli istituti di democrazia partecipativa, sebbene gli esiti non siano stati soddisfacenti. Ciononostante, nello Statuto del nuovo millennio è rinnovata l’attenzione per questi istituti, ulteriormente sviluppati nell’arco di pochi anni da scelte legislative coraggiose e ambiziose, ancorché suscettibili di miglioramento per renderli davvero elementi strutturali del processo decisionale. La ricostruzione che stiamo per compiere vuole proprio evidenziare questo crescendo, cercando di capire le ragioni di questa evoluzione. Dobbiamo precisare che il nostro studio non si soffermerà sugli istituti di democrazia diretta, per i quali vi saranno soltanto dei richiami. Aldilà delle formule generiche utilizzate nello Statuto del 1971 e in quello vigente, la nostra attenzione non sarà dunque rivolta agli strumenti di carattere «eccezionale» rispetto al modello di democrazia rappresentativa, consistenti in poteri di stimolo (petizione, iniziativa legislativa, alcune formule referendarie) o di controllo a posteriori sulle decisioni già prese (principalmente il referendum abrogativo), bensì ai mezzi offerti per consentire di intervenire nel procedimento decisionale di formazione della volontà, al fine di integrare e rafforzare il sistema rappresentativo attraverso un apporto che valorizzi lo stesso principio del pluralismo espresso in Costituzione. Inoltre, la nostra ricostruzione non tratterà né della partecipazione delle autonomie funzionali e di quelle territoriali né — se non in maniera del tutto incidentale — della partecipazione organica, cioè quella organizzata attraverso sedi ad hoc: l’attenzione sarà perciò rivolta alle modalità non strutturate e alle formule che danno la possibilità al singolo individuo e/o alle formazioni sociali di fornire il proprio apporto nel procedimento di adozione della decisione. Infine, per i singoli istituti e soprattutto per le discipline introdotte in materia dal legislatore regionale, non sarà possibile compiere una trattazione esaustiva nell’ambito dell’economia del nostro discorso, la cui finalità rimane quella di consentire un apprezzamento complessivo degli strumenti di partecipazione e brevi riflessioni sulla loro evoluzione, tenendo conto del contesto all’interno del quale oggi devono operare... (segue)
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