
Con la Delibera in esame, l’AGCom ha ordinato a una società emittente di un canale televisivo diffuso su piattaforma satellitare di sospendere per un periodo di trenta giorni l’attività di diffusione del proprio palinsesto.
L’Autorità ha utilizzato in passato tale potere con estrema cautela, considerando l’impatto che la sospensione dell’attività ha sui soggetti vigilati (in particolare, in termini di mancata realizzazione di utili sul fronte pubblicitario e sui rapporti tra l’emittente e il soggetto titolare della piattaforma satellitare ospitante).
Nel caso di specie, l’ordine di sospensione emanato si giustifica in quanto la società ha posto in essere violazioni reiterate (già precedentemente sanzionate) sia del Codice di autoregolamentazione TV e minori ( “legificato” dall’art. 34, comma 6, D.Lgs. n. 177/2005), sia del D.L. n. 545/1996, ai sensi del quale è fatto divieto alle emittenti televisive, nelle fasce di ascolto e di visione comprese tra le ore 7:00 e le ore 24:00, di pubblicizzare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex (quali “linea diretta” conversazione, “messaggerie”, “chat line”, “hot line”).
Con una delibera analoga a quella in esame e di poco precedente (Delibera n. 74/14/CONS), l’AGCom ha sanzionato un altro canale satellitare con la sospensione per un periodo di trenta giorni della messa in onda del palinsesto.
S.C.
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