
Il Tar Lazio ha respinto il ricorso di un operatore di telefonia mobile contro un provvedimento dell’Agcm che, nel gennaio 2015, aveva sanzionato la ricorrente per una pratica commerciale scorretta consistente nella fornitura agli utenti di telefonia mobile, durante la navigazione in mobilità, di servizi a pagamento (c.d. servizi premium) non richiesti o richiesti inconsapevolmente dal consumatore e ad essi addebitati a valere sul credito telefonico. In particolare, il Tar Lazio ha ritenuto che l’Agcm avesse correttamente accertato una condotta omissiva della ricorrente, laddove agli utenti è stato sistematicamente sottaciuto, da un lato, che la conclusione del contratto comportava l'abilitazione automatica della SIM dell'utente ad accedere alla ricezione dei servizi in sovrapprezzo (servizi premium) durante la navigazione mediante la modalità denominata wap billing, e, dall'altro, che la tariffazione di tali servizi sarebbe avvenuta in modo automatico con addebito diretto sul credito telefonico attraverso un meccanismo definito "enrichment". Secondo il Tar, tale condotta sarebbe stata inoltre aggravata sia dalla preclusione della possibilità dell’utente di richiedere la disabilitazione della ricezione di tali servizi premium (c.d. blocco selettivo), sia dalla omessa informazione dei consumatori, mediante specifica avvertenza al momento della sottoscrizione del contratto circa la predetta impossibilità. Al riguardo, il Collegio ha sottolineato che il rispetto delle specifiche normative di settore (nel caso di specie, del Codice delle comunicazioni elettroniche) non esime l'operatore dal rispetto dei parametri di diligenza professionale fissati dalla normativa generale di tutela dei consumatori.
(Nota di V.M.)
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