Con la sentenza n. 42 del 21 febbraio 2017 la Corte costituzionale ha rigettato la questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato con riferimento all’art. 2, comma 2, lettera l) della legge n. 240/2010 relativa all’organizzazione delle università. La norma oggetto della questione prevede il «rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione (…) di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera». La decisione si inserisce nell’annosa vicenda sorta a seguito della delibera del Politecnico di Milano con la quale, tentando di dare attuazione alla norma impugnata, si prevedeva di attivare corsi di laurea magistrale e di dottorato esclusivamente e interamente in lingua inglese. L’atto approvato dal Senato accademico dell’Ateneo milanese era stato in un primo momento dichiarato illegittimo dal TAR della Lombardia, che aveva ravvisato una violazione della legge n. 240/2010 e di alcuni parametri costituzionali; il Consiglio di Stato, a seguito di ricorso presentato contro la decisione di primo grado, aveva invece deciso di sospendere il giudizio, ritenendo la delibera del Politecnico conforme alla legge e dubitando piuttosto della legittimità costituzionalità di quest’ultima, ciò che rendeva necessario un intervento del giudice delle leggi. La Corte costituzionale, con una sentenza interpretativa di rigetto, ha individuato un’interpretazione della norma censurata conforme al dettato costituzionale: è legittimo istituire corsi di studio in lingua inglese, purché gli stessi corsi siano offerti anche in lingua italiana. La Corte ha costruito la sua motivazione partendo dal principio dell’ufficialità della lingua italiana, specificando gli effetti che derivano dalla sua applicazione nell’ambito dell’istruzione sulla libertà di insegnamento, sul diritto allo studio e sull’autonomia degli atenei. Nel ribadire l’ufficialità della lingua italiana, la Corte sembra tuttavia assumere una posizione eccessivamente difensiva, considerando tale principio come un baluardo contro le «insidie» della globalizzazione e dell’integrazione sovranazionale. Tale posizione non è priva di conseguenze sulla decisione in commento e in particolare su almeno due profili meritevoli di analisi e approfondimento: l’autonomia universitaria e il principio di uguaglianza sostanziale... (segue)
ITALIA - DOTTRINA
Festina lente. Considerazioni sui ritardi nell’elezione parlamentare dei giudici costituzionali
Antonino Amato (16/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
La democrazia digitale (o e-democracy) nello spazio cibernetico: inquadramento teorico e profili applicativi
Omar Caramaschi (16/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Considerazioni sulla forma di Stato europea
Alberto Lucarelli (16/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
L’equità intergenerazionale nel sistema delle fonti del diritto internazionale
Manfredi Marciante (16/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Articolo 11 della Costituzione, recente giurisprudenza e diritto dell'Unione europea. Una norma che “compare” e “scompare”?
Bruno Nascimbene (16/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Le sezioni staccate dei Tribunali Amministrativi Regionali tra soppressione e trasformazione “de iure condendo”
Vera Parisio (16/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Il mancato coordinamento tra programmazione dei fabbisogni e procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari
Valentino Sticchiotti (16/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Colpa penale e telemedicina nel quadro degli obblighi di incriminazione nella CEDU
Gianmarco Bondi (16/12/2025)