L’accreditamento è stato introdotto in materia sanitaria con il D.lgs., n. 502 del 1992 come strumento attraverso cui le Regioni garantiscono l’erogazione delle prestazioni sanitarie avvalendosi di soggetti privati. Ciò vuol dire che i privati, una volta accreditati, entrano nell’alveo degli operatori di cui l’amministrazione si avvale per soddisfare le esigenze di tutela della salute. A tal fine sono stipulati appositi «accordi-contrattuali» che permettono agli accreditati di erogare le prestazioni ricevendo la relativa remunerazione. Per questa via l’accreditamento offre ai privati un’importante “occasione di guadagno” ed è proprio per questa ragione che si è sempre dato per scontato la sua ascrivibilità nell’ambito dei provvedimenti favorevoli. Quest’ultimi sono tuttavia suddivisi in due categorie, autorizzazioni e concessioni; e la collocazione dell’accreditamento nell’una o nell’altra di queste due categorie è sempre risultata tutt’altro che scontata. A riguardo, dottrina e giurisprudenza hanno oscillato tra l’una e l’altra categoria, tenendo presente soprattutto l’intensità della valutazione discrezionale che caratterizza l’attività dell’amministrazione accreditante. Si precisa sin d’ora che il tipo di valutazione discrezionale che sottende al rilascio dell’accreditamento non è l’unico parametro utile a delineare la natura autorizzatoria e concessoria dello stesso. Sono, infatti, molto più numerosi i parametri che si possono prendere in considerazione e, fra gli altri, la «garanzia pubblicistica di risultato» e il «valore economico» dell’accreditamento. Di ciò si terrà conto in questo lavoro, al fine specifico di verificare la collocazione dell’accreditamento sanitario nell’ambito delle autorizzazioni o delle concessioni amministrative. Quanto appena indicato ha rilevanza in termini di qualificazione giuridica della fattispecie. Infatti, il tema oggetto di questo studio rileva nella misura in cui la maggiore o minore garanzia nell’ottenimento, ossia l’aspettativa dell’accreditamento, dipende proprio dalla natura giuridica dell’atto, poiché sarebbe maggiore se si affermasse la natura autorizzatoria, minore se si affermasse la natura concessoria dello stesso. Atteso che la giurisprudenza, in questo secondo caso, ha talora riconosciuto in capo al privato una posizione d’interesse legittimo, anziché di diritto soggettivo, con la conseguente devoluzione delle controversie al giudice amministrativo. Oltre a ciò, la natura giuridica dell’accreditamento rileva con riferimento alla necessaria applicazione delle procedure concorrenziali per la scelta dell’accreditato-contraente,che renderebbero conseguentemente meno certa l’aspettativa del privato ad ottenere quanto richiesto. Inoltre, il tema in parola si evidenzia sul piano degli effetti che scaturiscono dalla sua esatta individuazione relativamente agli obblighi spettanti in capo all’amministrazione, specie in termini di rispetto delle c.d. norme di anticorruzione e trasparenza. Infine, la natura giuridica dell’accreditamento rileva con riferimento al regime giuridico applicabile ai rapporti intercorrenti tra P.A. e accreditati essendo, tali rapporti, caratterizzati da frequenti assoggettamenti degli interessi degli accreditati all’esercizio di un penetrante potere pubblicistico che non ha mancato di dare vita ad un lungo ed articolato contenzioso… (segue)