Precisazioni ANAC sull’infungibilità negli acquisti in ambito sanitario
Appalti in sanità
Comunicato del Presidente ANAC del 28 marzo 2018
Indicazioni alle stazioni appaltanti sul tema dell’infungibilità negli acquisti in ambito sanitario
Acquisti in ambito sanitario – Linee guida ANAC n. 8 – Corretta applicazione – Infungibilità – Eccezione – Presupposti – Valutazione – Responsabilità della stazione appaltante.
Il Presidente dell’ANAC, a seguito della ricezione da parte dell’Autorità di numerose richieste di chiarimento in merito alla corretta applicazione delle Linee guida n. 8 in tema di infungibilità negli acquisti in ambito sanitario, ha evidenziato, con comunicato del 28 marzo 2018, che il requisito dell’infungibilità - che legittima l’adozione della procedura negoziata senza bando ex art. 63 d.lgs. 50/2016 s.m.i., in deroga al principio generale dell’evidenza pubblica - si configura solo laddove, per ragioni tecniche, di privativa industriale o di altra natura, non siano rinvenibili, sul mercato attuale, prodotti in grado di realizzare la funzione specifica attesa. Il Presidente ha inoltre precisato che la valutazione circa l’effettiva sussistenza dell’infungibilità rientra nella responsabilità della stazione appaltante, che, in sede di pianificazione, è tenuta a effettuare una attenta e congrua verifica del fabbisogno e delle coerenti modalità di acquisizione, con particolare e prioritaria attenzione – dal momento che l’infungibilità impedisce, in quanto tale, il ricorso alla competizione per mancanza di alternative praticabili in concreto – alla possibilità per i dispositivi o i prodotti medicinali con potenzialità o caratteristiche equivalenti ai fini del trattamento di essere acquistati da più aziende farmaceutiche attraverso una procedura comparativa. Da ciò il Presidente fa derivare l’opportunità, anche a tutela dei soggetti preposti all’effettuazione delle procedure di acquisto, che le dichiarazioni acquisite dalle strutture proponenti, ovvero da quelle comunque coinvolte nel processo acquisitivo, evidenzino non solo l’indispensabilità di quel determinato farmaco, ma anche l’impossibilità, allo stato, di utilizzare altri farmaci, in quanto non disponibili sul mercato, non efficaci o non funzionali alle necessità terapeutiche, evidenziando altresì l’importanza di assicurare la massima trasparenza negli atti di programmazione e di motivare adeguatamente le ragioni sottese alla scelta di non competizione, non escludendo il ricorso alla preventiva consultazione del mercato ex art. 66 d.lgs. 50/2016 s.m.i.
G.A.G.