Limiti all’accordo quadro per la fornitura di farmaci.
Appalti in sanità
TAR Lazio, Roma, Sez. II, 24 aprile 2018, n. 4555.
Pres. A.S. Amodio – Est. R. Proietti – T.I. S.r.l. (Avv.ti Sonia Selletti, Mauro Putignano, Fabrizio Paoletti) c. Consip S.p.a. (Avv.ti Damiano Lipani, Francesca Sbrana).
Fornitura di farmaci – art. 15, comma 11 quater, d.l. 95/2012 – accordo quadro con tutti gli operatori economici – doverosità – presupposti – disponibilità sul mercato di almeno tre biosimilari – utilizzo dello strumento dell’accordo in presenza di un numero inferiore di biosimilari – Discrezionalità dell’amministrazione - Sussiste.
L’art. 15, comma 11 quater, del d.l. n. 95/2012, nell’imporre l’utilizzo dello strumento dell’accordo quadro con tutti gli operatori economici per la fornitura di farmaci per i quali siano disponibili sul mercato almeno tre biosimilari, non vieta espressamente alle Amministrazioni di ricorrere al predetto strumento in presenza di un numero inferiore di biosimilari, con la conseguenza che, in tali casi, la scelta è rimessa alla discrezionalità delle stesse Amministrazioni, le quali sono legittimate ad avvalersi di detto metodo di aggiudicazione anche per l’affidamento di farmaci il cui principio attivo sia contenuto in meno di tre medicinali biosimilari sul mercato. La scelta dell’Amministrazione di avvalersi comunque dell’accordo quadro, secondo il Collegio, non può essere censurata, in quanto è volta ad ampliare la gamma di medicinali a disposizione del medico e arreca beneficio tanto allo stesso medico prescrittore, quanto alla sicurezza dei pazienti.
G.A.G.