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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 835/2018, Sull'interpretazione 'comunitariamente orientata' dell'art. 8 ter, comma 4 D.Lgs n. 502/1992

Cons. Stato, Sez. III, 7 giugno 2018, n. 835

Pres. F.F. Serlenga., Est. M. Colagrande – Ricerche Diagnostiche S.r.l. (Avv. Giuseppe Campanile) c. Comune di Barletta (n.c.)

 

Art. 8 ter, comma 4 d.lgs. n. 502/1992 – Interpretazione “comunitariamente orientata” – Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie – mSubordinazione alla compatibilità con i programmi regionali di dislocazione sul territorio dei presidi sanitari – Non consentita .

 

Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie –  Natura di provvedimenti diversi e autonomi rispetto all’accreditamento – Necessita solo il preventivo controllo del solo possesso dei requisiti minimi organizzativi, tecnologici e strutturali di legge -

 

Previsione in via legislativa di ulteriori condizioni – Limite all’ingresso nel mercato delle prestazioni sanitarie private – Non consentita – Interpretazione  conforme al parametro comunitario o disapplicazione.

 

Secondo una lettura “comunitariamente orientata”, l’art. 8 ter, comma 4, D.Lgs n. 502/1992 non può essere interpretato nel senso che l’avvio di un’attività economica – anche privata –  nel settore sanitario debba essere subordinata alla positiva verifica di compatibilità con i programmi regionali di dislocazione sul territorio dei presidi sanitari.

 

L’autorizzazione alla realizzazione dipende da requisiti minimi organizzativi, tecnologici e strutturali, mentre la legge ne impone di ulteriori soltanto per le strutture che aspirano all’accreditamento ai sensi degli artt. 8 quater e 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/1992.  Essendo le strutture non accreditate soggette a standard diversi da quelli necessari per l’erogazione dei LEA che sono prescritti delle strutture pubbliche e accreditate (art. 8 quater, comma 1) ai fini dell’efficienza del servizio sanitario pubblico, sarebbe inutile, oltre che gravoso, sottoporle agli stessi vincoli di localizzazione, secondo il fabbisogno stimato di assistenza corrispondente ai LEA, delle strutture pubbliche accreditate.

Il rilascio del titolo autorizzatorio postula solo il controllo preventivo del possesso dei requisiti richiesti dalla legge, residuando in capo all’Amministrazione il solo potere di annullamento ove medio tempore essi vengano meno mentre manca un potere di revoca (previsto per l’accreditamento).

 

Ogni altra condizione imposta alla realizzazione (e all’esercizio) di strutture sanitarie costituisce allora un non consentito limite all’ingresso nel mercato delle prestazioni sanitarie private, contrario ai principi comunitari del libero mercato, sicché il giudice nazionale è tenuto a interpretare la norma interna in conformità con il parametro comunitario ovvero a disapplicarla in caso di contrasto non superabile in via interpretativa.

F.A.B.



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