
Cass. civ., Sez. III, 13 luglio 2018, ord. n. 18567
Pres. Travaglino, Cons. Rel. Rubino, - Parioli 2 (avv. M. Randazzo) c. S.A., L.F., LI.FA. (avv. A. Frank) e altri
Cartella clinica – Compilazione e conservazione - Responsabilità professionale del medico – Consegna della cartella all'archivio centrale – Conservazione - Responsabilità della struttura – Prova dello smarrimento incolpevole – Spetta alla struttura.
Se il medico deve ritenersi responsabile della compilazione della cartella clinica e della sua conservazione durante tutto il decorso operatorio del paziente, lo stesso non può dirsi dal momento in cui consegna la cartella clinica all’archivio centrale della Struttura sanitaria. A partire da questo momento l’obbligo di conservazione della cartella clinica si trasferisce in capo alla Struttura che ha il dovere di conservarla in luoghi appropriati e non accessibili ad estranei.
Tale obbligo è illimitato nel tempo trattandosi di un atto ufficiale.
Ne deriva che, secondo il principio di vicinanza della prova, spetta alla Struttura e non al medico l’onere di provare che lo smarrimento sia incolpevole.
E infatti, essendo la prestazione di custodia posta a carico della Struttura, in caso di smarrimento grava su quest’ultima la prova che l’inadempimento non sia dovuto a negligenza o dolo. Si osservi poi come in questi casi i medici si trovino in una posizione simmetrica e analoga a quella del paziente, rischiando a loro volta di essere pregiudicati dalla impossibilità di documentare le attività svolte e annotate sulla cartella clinica.
S.M.S.