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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Sentenza n. 18567/2018, in tema di responsabilità per conservazione della cartella clinica

Cass. civ., Sez. III, 13 luglio 2018, ord. n. 18567

 

Pres. Travaglino, Cons. Rel. Rubino, - Parioli 2 (avv. M. Randazzo) c.  S.A., L.F., LI.FA. (avv. A. Frank) e altri

 

Cartella clinica – Compilazione e conservazione - Responsabilità professionale del medico – Consegna della cartella all'archivio centrale – Conservazione -  Responsabilità della struttura –  Prova dello smarrimento incolpevole – Spetta alla struttura.

 

Se il medico deve ritenersi responsabile della compilazione della cartella clinica e della sua conservazione durante tutto il decorso operatorio del paziente, lo stesso non può dirsi dal momento in cui consegna la cartella clinica all’archivio centrale della Struttura sanitaria. A partire da questo momento l’obbligo di conservazione della cartella clinica si trasferisce in capo alla Struttura che ha il dovere di conservarla in luoghi appropriati e non accessibili ad estranei.

Tale obbligo è illimitato nel tempo trattandosi di un atto ufficiale.

Ne deriva che, secondo il principio di vicinanza della prova, spetta alla Struttura e non al medico l’onere di provare che lo smarrimento sia incolpevole.

E infatti, essendo la prestazione di custodia posta a carico della Struttura, in caso di smarrimento grava su quest’ultima la prova che l’inadempimento non sia dovuto a negligenza o dolo. Si osservi poi come in questi casi i medici si trovino in una posizione simmetrica e analoga a quella del paziente, rischiando a loro volta di essere pregiudicati dalla impossibilità di documentare le attività svolte e annotate sulla cartella clinica.

S.M.S.



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