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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Sentenza n. 19151/2018, in tema di causalità, fattori naturali e comportamento imputabile all'uomo

Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2018, n. 19151

 

Pres. G. Travaglino – Rel. F. Francesca – S. L. (Avv. P.P. Montone; C. Zucconi Galli Fonseca) c. Generali Italia SPA (avv.ti M. Vincenti; G. Formica).

 

Danno da nascita indesiderata  – Causalità adeguata - Condizioni ambientali o fattori naturali  - Sufficienza a determinare l’evento di danno  - Responsabilità civile del medico - Non sussiste.

 

Danno da nascita indesiderata  – Condizioni ambientali o fattori naturali – Causalità adeguata – Non sufficienza a determinare l’evento di danno – Comportamento imputabile all’uomo -  Rileva - Responsabilità civile del medico - Sussiste per intero - Riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa – Non è possibile

 

In un caso relativo al risarcimento del danno c.d. da nascita indesiderata, la Cassazione, in merito al danno biologico di tipo psichico, ha affermato che, in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi tratti dagli artt. 40 e 41 c.p. generalmente validi di giudizio prognostico secondo il criterio del "più probabile che non"  (causalità adeguata), qualora le condizioni ambientali o i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile all'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale.

Il Collegio precisa che la situazione muta, invece, qualora quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno: in questo caso, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo un criterio di normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.

Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi a un ragionamento probatorio semplificato, tale da condurre ipso facto ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del quantum risarcitorio.

 

N.P.



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