Log in or Create account

FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 2882/2018, in tema di risarcibilità del danno da ritardato convenzionamento del medico di famiglia

La risarcibilità del danno da ritardato convenzionamento del medico di famiglia non può prescindere dall’accertamento del canone della colpa

 

CdS Sez. III, 15 maggio 2018, n. 2882

Pres. Frattini, Est. Rel. Realfonzo  - Dragone A.G.(Avv.ti Iorio e Nucci) c. Regione Calabria (non costituita).

 

Ritardato convenzionamento del medico di famiglia – risarcimento del danno – l’illegittimità dell’atto quale presunzione relativa di colpa -  la colpa è esclusa in caso di errore scusabile dell’amministrazione – l’indagine sulla regola di azione violata.

 

Il ritardato convenzionamento del medico di famiglia va risarcito ove il soggetto danneggiato provi la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria: elemento psicologico, nesso di causalità e danno ingiusto.

L’illegittimità dell’atto fornisce elementi di presunzione relativa di colpa dell’Amministrazione e comunque della violazione delle regole dell’agere amministrativo. Sussiste l’elemento psicologico (della colpa) dell’Amministrazione ove venga individuata la violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in caso di negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili in ragione dell’interesse giuridicamente protetto del privato. Per converso, la responsabilità va esclusa in presenza di un errore scusabile dell’Amministrazione che si rinviene in presenza di contrasti giurisprudenziali, di incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto. In sostanza per accertare la sussistenza dell’elemento della colpa si deve aver riguardo al carattere della regola di azione amministrativa violata, che se ambigua, equivoca o attributiva di un elevato grado di discrezionalità all’Amministrazione può attrarre la violazione “al perimetro dell’errore scusabile”. In tal caso ricorrerà la colpa dell’Amministrazione solo in presenza di una macroscopica ed evidente violazione dei criteri della buonafede, dell’imparzialità e della proporzionalità. Nel caso in esame il comportamento colposo del ritardato convenzionamento del medico di famiglia è stato ravvisato solo nel momento in cui viene definitivamente chiarita la corretta interpretazione della disciplina risultante dall’accordo integrativa regionale concernente il “rapporto ottimale medico/assisiti”.

L.P.



NUMERO 20 - ALTRI ARTICOLI

Execution time: 18 ms - Your address is 3.141.12.202
Software Tour Operator