Corte di Giustizia UE, Sez. V, 25 luglio 2018
Nella causa C-679/16 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte amministrativa suprema finlandese sull’interpretazione degli artt. 20 e 21 TFUE
Disabilità – Prestazioni assistenziali – Cittadino che si trovi in altro Stato dell'Unione per motivi di studio – Diniego di assistenza da parte dello Stato di appartenenza – Lede la libertà di circolazione – Illegittimità
Il soggetto affetto da disabilità grave che soggiorna di uno Stato membro diverso da quello di residenza al fine di completare i propri studi, in forza del proprio status di cittadino dell’Unione ha diritto ad ottenere - indipendentemente dalla propria cittadinanza - il medesimo trattamento giuridico di chi si trovi nella medesima situazione.
Ciò significa che laddove uno Stato membro preveda un sistema di finanziamento degli studi da compiersi anche al di fuori di esso, deve fare sì che le modalità di concessione di tale finanziamento non creino una restrizione ingiustificata al diritto di circolare e soggiornare nel territorio degli stati membri.
Pertanto gli artt. 20 e 21 TFUE impediscono che un residente di uno Stato membro affetto da disabilità grave possa vedersi negate le prestazioni assistenziali connesse alla propria condizione di salute per il fatto che soggiorni in un altro Stato membro al fine di proseguire gli studi superiori.
S.M.S.