Esito dell’intervento irrilevante se viene violato il diritto all’autodeterminazione
Cassazione Civile, sezione I, Ordinanza n. 12998 del 15/05/2019
Pres. Valitutti A., Cons. Rel. Caiazzo L. - T.F., C.L. (avv.ti Camarda e Borghesani) c. Procura Generale Corte d’appello di Genova
Consenso informato – diritto all’autodeterminazione – libertà di informazione – violazione – manca – esito positivo intervento – necessarietà intervento – irrilevante – danno non patrimoniale – responsabilità del medico – responsabilità della struttura - esistente
La necessarietà di un intervento chirurgico e il suo carattere risolutorio non assumono rilevanza in termini assoluti, ai fini dell’esclusione della responsabilità del medico e della struttura sanitaria.
Invero, in tema di attività medico chirurgica, ancorché l’intervento appaia ex ante necessitato sul piano terapeutico ed ex post risolutivo, laddove il consenso informato del paziente non sia stato correttamente e legittimamente acquisito, si determina comunque una privazione della libertà di autodeterminazione di quest’ultimo, senza che tale pregiudizio possa essere compensato dall’esito favorevole dell’intervento.
Il danno subito dal paziente consiste in un danno-conseguenza, in una lesione della sua dignità, indipendente dall’utilità dell’intervento, essendo il bene della salute un bene diverso dal diritto di autodeterminarsi rispetto alla propria persona. La violazione dell’obbligo di informazione, oltre un livello minimo di tollerabilità, assume rilievo ai fini risarcitori a condizione che sia allegata e provata l’esistenza di pregiudizi non patrimoniali, anche a mezzo di presunzioni, derivanti dalla violazione del diritto all’autodeterminazione, dovendo il giudice procedere ad un bilanciamento tra solidarietà e tolleranza, secondo il parametro della coscienza sociale di un determinato momento storico
Il consenso informato è dunque assoluto e inderogabile (salvo ipotesi di urgenza e di trattamento sanitario obbligatorio).
S.M.S.